In base a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n.604 il licenziamento per giustificato motivo “oggettivo” è collegato a ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento. La sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento è subordinata al verificarsi di due condizioni: che il recesso sia stato […]
