Imposta di registro sulle abitazioni principali al 2%

Imposta di registro sulle abitazioni principali al 2%

Come è noto, l’imposta di registro è un’imposta indiretta ed è un tributo giustificato, sotto il profilo della capacità contributiva, dal contenuto patrimoniale degli atti soggetti a registrazione, tanto è vero che l’imposta di registro costituisce il caso tipico delle cosiddette “imposte sui trasferimenti di ricchezza”.

L’imposta di registro, disciplinata dal T.U. approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, si propone di colpire tutti gli atti scritti a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato ed indicati nella tabella allegata alla norma che non siano assoggettati ad IVA (c.d. principio di alternatività tra registro ed IVA, dove la preferenza è accordata a quest’ultima).

Tra gli atti soggetti ad imposta di registro assumono particolare importanza, oltre alle operazioni societarie, i trasferimenti di beni immobili. Tali trasferimenti sono oggi assoggettati ad imposte elevate: 7% per i fabbricati, 8% per i terreni edificabili, 15% per i terreni agricoli e 3% per le abitazioni principali.

Dal 1 gennaio 2014, secondo quanto previsto dal D.L.104/2013, i trasferimenti di abitazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, (c.d. abitazioni di lusso), se adibite a prima casa, saranno assoggettate ad aliquota del 2%. Rispetto al passato, quindi, i contribuenti avranno una riduzione dell’imposta dell’1%. In ogni caso, l’imposta non potrà essere inferiore a 1.000 euro.

Per gli immobili di lusso, invece, anche se adibite ad abitazione principale, si passerà dall’attuale 7% al 9%. L’aumento interessa anche le seconde case, i capannoni, ecc. ed, inoltre, arriveranno al 9% anche i trasferimenti di terreni agricoli e di quelli edificabili.

Diminuiranno, invece, le imposte ipotecarie e catastali, passando dall’attuale misura (proporzionale, 2% e 1%, o fissa di 168 euro, a seconda dei casi), all’importo fisso di 50 euro per ciascuna.

Gli obiettivi del legislatore sono: 1) quello di prevedere 2 aliquote di imposta di registro (il 3% per le abitazioni principali non d lusso e il 9% per tutti gli altri) e 2) la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali (con esclusione della prima casa).

Quest’ultima disposizione, la soppressione di tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie in materia di imposta di registro, avrà certamente delle conseguenze nefaste per alcuni contribuenti. Si pensi ai trasferimenti patrimoniali nell’ambito delle procedure di separazione e divorzio che attualmente sono esenti da ogni imposta e che dal 1 gennaio 2014 saranno assoggettati ad imposta del 9% o del 3% nel caso in cui il contribuente possa far valere le agevolazioni prima casa.

Medesime considerazioni valgono per l’acquisto di terreni montani oggi soggetti ad imposta di registro in misura fissa di 168 euro e dal 1 gennaio 2014 saranno assoggettate ad aliquota proporzionale del 9%.

Palermo, 16 settembre 2013                                                  Dott. Angelo Pisciotta