I commi 527 e 528 della legge di stabilità prevedono l’annullamento di diritto dei mini debiti, di importo non superiore a 2.000 euro, derivanti da ruoli resi esecutivi entro la data del 31 dicembre 1999.
Infatti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, cioè dal 30 giugno 2013, vengono annullate di diritto le cartelle di importo inferiore o uguali a € 2.000.
Concorrono alla determinazione del limite previsto, di importo pari a € 2.000, sia le somma relative alle imposte iscritte a ruolo entro la data del 31 dicembre 1999 e sia gli interessi e sanzioni ad esse applicate. Infatti, la somma complessiva, comprensiva di interessi e sanzioni, non deve superare il limite di € 2.000.
La sanatoria include somme di qualsiasi natura. Pertanto, essa comprende non solo tributi erariali, come irpef, ires, iva, ma anche tributi locali, multe stradali, contributi previdenziali, rette scolastiche ecc.
Inoltre, nella legge di stabilità non è stato indicato che la cartella sia stata oggetto di impugnazione. Pertanto, stante la generalità della disposizione di legge, questo dovrebbe comportare che, anche i ruoli in contezioso rientrino nella procedura di annullamento. Ovviamente, attendiamo chiarimenti in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Mentre, per quanto riguarda le cartelle derivanti dalle iscrizioni a ruolo provvisorie, in pendenza di ricorso avverso gli avvisi di accertamento, non usufruiscono della sanatoria in esame, perché in questo caso il credito da considerare è quello accertato.
Ciò che conta è che si tratti di cartelle non pagate alla data di efficacia prevista dalla legge di stabilità, cioè 30 giugno 2013. Considerando che la norma prevede l’annullamento di diritto della somma iscritta a ruolo solo al decorso dei sei mesi, lo stato di morosità si dovrà verificare alla fine di giugno 2013.
Pertanto, ne consegue che, se l’agente della riscossione riesce a recuperare il credito, entro il 30 giugno 2013, l’annullamento della somma iscritta a ruolo, comprensiva di interessi e sanzioni, non potrà avvenire.
L’annullamento viene operato d’ufficio, senza necessità che il debitore presenti alcuna istanza. Inoltre, per stabilire se la cartella rientra tra quelle potenzialmente azzerabili occorre verificare se il ruolo è stato reso esecutivo sino al 31 dicembre 1999. Se tale informazione non è ricavabile dalla lettura della cartella ricevuta in passato, bisogna accertarsi presso l’agente della riscossione competente territorialmente.
Infine, occorre evidenziare che, l’annullamento del debito è possibile anche se la sanatoria si riferisce ad un periodo che dovrebbe essere coperto dalla prescrizione ordinaria di 10 anni.
Infatti, è possibile che si tratti di cartelle oggetto di contenzioso, o che, una volta che è stata notificata la cartella nei termini di legge (esempio, di poco superiore a 10 anni) la successiva procedura esecutiva rientra nei termini di prescrizione decennale, oppure che, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica di un atto di messa in mora, con l’effetto che riprende a decorrere un ulteriore periodo di prescrizione inferiore al termine ordinario decennale.
Palermo, 03 gennaio 2013
Angelo Pisciotta