Aspi e mini Aspi

Aspi e mini Aspi

La legge 92/2012, meglio conosciuta come Riforma Fornero, ha apportato modifiche anche agli ammortizzatori sociali quali l’indennità di disoccupazione. Anche la legge di Stabilità per l’anno 2013 ha dedicato spazio all’argomento, chiarendone alcuni aspetti.

Dal 01/01/2013 infatti vanno in pensione i vecchi trattamenti di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti, in quanto vengono sostituiti dall’ASPI e dalla mini ASPI.

È stata istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, ex art. 24 della legge n. 88/89, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione. Ne deriva che, la nuova tutela non interviene in caso di dimissioni (salvo durante la maternità e per giusta causa) né in caso di risoluzione consensuale del rapporto.

L’Aspi sostituisce la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria e si caratterizza per l’ampliamento della platea dei soggetti tutelati, per l’aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto, nonché per un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da maggiorazioni contributive.

In particolare, l’Aspi prevede l’erogazione di un trattamento di sostegno al reddito in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2013, sostituendo le preesistenti indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e l’indennità di disoccupazione speciale edile. Inoltre a partire dal 01/01/2017, sostituirà anche l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della legge n. 223/91.

In sostituzione della precedente indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti invece, viene introdotta la mini Aspi.

L’Aspi si applicherà a tutti gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2013. Invece, alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute fino al 31 dicembre 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda (cioè anche se presentata successivamente, ossia dal 1° gennaio 2013, da quando è in vigore l’Aspi), si continuerà ad applicare la vecchia indennità di disoccupazione ordinaria.

In altre parole, il lavoratore che sia stato licenziato il 31 dicembre 2012, o prima, avrà comunque diritto alla vecchia indennità di disoccupazione e, pertanto, dovrà presentare domanda per questa tipologia di prestazione (indipendentemente dal fatto che la domanda è presentata nel 2013); invece, il lavoratore che venga licenziato dal 1° gennaio 2013 in avanti avrà diritto alla nuova Aspi.

La mini-Aspi si applicherà, a differenza dell’Aspi, anche agli eventi di disoccupazione cadenti entro il 31 dicembre 2012 (le domande si potranno presentare entro il 2 aprile 2013 poiché 31 marzo e 1° aprile sono festivi).

Tutte e due le prestazioni sono riservate a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti,  i soci di cooperativa assunti in qualità di lavoratori subordinati e i lavoratori in ambito artistico con medesima qualifica di assunzione.

Non fanno parte della platea degli interessati i dipendenti del pubblico impiego a tempo indeterminato, così come gli operai dell’agricoltura e gli extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale vincolato all’assunzione.

Relativamente agli eventi intercorsi nel 2013, l’Aspi spetta:

  • per 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
  • per 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni;

Relativamente agli eventi intercorsi nel 2014, l’Aspi spetta, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni:

  • per 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
  • per 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni;
  • per 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni.

Relativamente agli eventi intercorsi nel 2015, l’Aspi spetta, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni:

  • per 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
  • per 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni;
  • per 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni.

A decorrere dal 01/01/2016, l’Aspi spetta:

  • per un massimo di 12 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 55 anni, con la detrazione dei periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi, anche in riferimento ai trattamenti della mini Aspi;
  • per un massimo di 18 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni con la detrazione dei periodi di indennità già fruiti negli ultimi 18 mesi;

La mini-Aspi, invece, è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per l’ASPI i requisiti per accedervi sono:

  • la non volontarietà (escludendo, quindi, sia le dimissioni che la risoluzione consensuale del contratto);
  • almeno due anni di anzianità assicurativa;
  • e non meno di un anno di contributi contro la disoccupazione nell’arco dei 24 mesi antecedenti la fine del rapporto di lavoro.

Per la mini-Aspi è necessario che i lavoratori abbiano maturato almeno 13 settimane di contributi o 78 giornate lavorative nell’anno solare precedente. La nuova formulazione non richiede più il requisito dei due anni di anzianità assicurativa pregressa.

L’importo del trattamento Aspi è pari al 75% della retribuzione di riferimento nel caso in cui la retribuzione media mensile sia pari o inferiore all’importo di € 1.180,00 (valore fissato per l’anno 2013), a cui si aggiunge, per i primi 6 mesi, il 25% della retribuzione eccedente nel caso in cui la retribuzione media mensile superi l’importo di € 1.180,00.

Ipotizzando una retribuzione media mensile di € 1.000,00, l’indennità ASPI sarà pari a € 750,00 (€ 1.000,00 x 75% ).

Se la retribuzione media mensile invece fosse pari a € 1.300,00, l’indennità ASPI sarebbe pari ad € 915,00 ((1.180,00 x 75%)+((1300,00-1180,00)x 25%);

L’indennità viene ridotta progressivamente del 15% dopo i 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese.

Per retribuzione di riferimento si intende la retribuzione globale mensile media degli ultimi 2 anni percepita dal lavoratore. In pratica, è necessario dividere la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, riferita all’intero periodo biennale interessato, per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicare il risultato per 4,33 (settimane medie mensili).

L’indennità non può in ogni caso essere superiore al massimale previsto annualmente che, per l’anno 2012, è pari ad €1.119,32.

Il calcolo dell’indennità per la mini Aspi segue le stesse regole previste per l’Aspi.

Per il finanziamento delle assicurazioni ASpI e mini ASpI, è stato imposto l’obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni a decorrere dal 01/01/2013:

  • contributo ordinario corrispondente all’1,61% della retribuzione imponibile INPS che sarà dovuto anche per gli apprendisti, in precedenza esclusi;
  • contributo addizionale pari a 1,40% calcolato sulle retribuzioni ai fini previdenziali per i rapporti di lavoro a termine. Tale contributo potrà essere recuperato in caso di trasformazione del contratto di lavoro a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato (entro la scadenza) o nel caso di stabilizzazione del rapporto di lavoro intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto;
  • contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni. Tale contributo consiste in una somma pari al 41% del massimale mensile ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni;

Quest’ultimo contributo, denominato anche ticket sul licenziamento, grava, e non di poco, sulla già onerosa situazione dei datori di lavoro. Il contributo è dovuto in tutti quei casi di estinzione del rapporto di lavoro che darebbero diritto all’Aspi, indipendentemente dal requisito contributivo. Pertanto, il contributo è dovuto indipendentemente dal fatto che il lavoratore, che ha perso il lavoro, abbia o meno i requisiti per accedere all’ASPI.

Per meglio comprendere il costo che sosterrà l’azienda al verificarsi delle condizioni sopra esposte, supponiamo il caso di un lavoratore licenziato con un’anzianità di 3 anni. Il contributo per tale lavoratore sarà pari a € 1.119,23 (massimale ASPI) x 41% = € 458,88 x 3 (anni di anzianità) = € 1.376,76. Tale somma dovrà essere versata dal datore di lavoro all’atto della cessazione del rapporto di lavoro all’INPS.

Per fruire dell’Aspi i lavoratori devono, a pena di decadenza, presentare domanda, esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. Per individuare tale termine va fatto riferimento allo stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nei mesi del periodo. Per esempio se la data di spettanza dell’Aspi è 10 gennaio, il temine di presentazione della domanda sarà 10 marzo.

Per fruire della mini Aspi è necessario presentare apposita domanda telematica entro il 31 marzo successivo all’anno di riferimento.

Infine, è opportuno fare anche cenno alle cause che posso far decadere il diritto alla percezione dell’indennità. I casi individuati dall’INPS sono:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • nuova occupazione per lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
  • inizio di un’attività autonoma;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento;
  • acquisizione del diritto all’assegno di invalidità;
  • rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad un’iniziativa di politica attiva proposta dai servizi competenti;
  • rifiuto di un’offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità Aspi.

Palermo, 15 gennaio 2013

Angelo Pisciotta