Finalmente, il 21 aprile 2013, è entrato in vigore il nuovo Regolamento in materia di società tra professionisti.
La società tra professionisti, che si accoda già ad altre forme di lavoro aggregato tra professionisti, potrebbe costituire un’opportunità concreta per i giovani in caso di nuova attività oltre a introdurre possibili soci non professionisti ma soltanto finanziatori che potrebbero accrescere le dimensioni degli studi più piccoli grazie ad una iniezione di liquidità.
Il Regolamento, individua due tipologie di società tra professionisti e precisamente:
- le società tra professionisti o società professionale, costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e aventi ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- le società multidisciplinare, costituite per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Le società tra professionisti possono essere costituite tra professionisti iscritti agli Ordini e ai Collegi, anche in sezioni diverse. Tuttavia, nella legge 183/2011 non vengono menzionate alcune limitazioni imposte da alcuni ordini. Basti pensare alla legge professionale dei notai che esclude l’esercizio della professione in forma societaria, o addirittura alla normativa forense che, sebbene preveda le società tra avvocati, escluda la presenza di soci non iscritti all’albo degli avvocati. Rimane quindi da capire se tali normative precedenti si intendono tacitamente abrogate, appunto da una normativa successiva quale la legge 183/2011, oppure no.
La forma di società multiprofessionale potrebbe essere dunque riservata solo ad alcune categorie di professionisti.
Le società tra professionisti, denominate anche STP, possono essere costituite sotto forma di società di persone, capitali o cooperative. I soggetti fino a 35 anni di età, come previsto dalla normativa vigente, posso anche costituire le SRL semplificate che richiedono un capitale sociale da 1 euro a 10 mila euro.
Le STP devono essere regolarmente iscritte presso un’apposita sezione speciale del registro delle imprese istituito presso le camere di commercio e parallelamente iscritte in una sezione speciale dell’albo o del registro tenuto dall’ordine o dal collegio al quale appartengono i soci professionisti. In caso di società multidisciplinare, la stessa deve essere iscritta all’albo o al collegio corrispondente all’attività svolta in maniera prevalente.
Nel caso in cui non venga svolta un’attività in maniera prevalente la STP deve essere iscritta a tutti gli albi e collegi ai quali i soci professionisti appartengono.
Nella compagine sociale possono essere previsti anche finanziatori (soci) esterni, fermo restando che almeno i 2/3 del capitale debba rimanere in mano ai soci professionisti.
Tuttavia, il socio finanziatore può far parte di una società professionale solo quando:
- sia in possesso dei requisiti di onorabilità (mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali) previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta;
- non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
I soci professionisti devono osservare il codice deontologico dell’ordine di appartenenza e sono responsabili individualmente delle eventuali violazioni disciplinari. Anche la società è vincolata al codice deontologico dell’ordine al quale è iscritta. Tuttavia, qualora una violazione commessa dal socio è dipesa da direttive impartite dalla società la responsabilità del socio concorre con quella della società.
È bene inoltre precisare che, le nuove società tra professionisti, alle quali si applicheranno le disposizioni contenute nel regolamento, non vanno a sostituire i modelli societari tra professionisti già esistenti.
Il regolamento pubblicato sulla Gazzetta non affronta, però, i profili fiscali e previdenziali delle STP, poiché la legge n. 183/2011 – che rappresenta la normativa primaria per il decreto attuativo – non fa alcun riferimento a questi temi.
Si tratta in particolare di chiarire se il reddito prodotto dalla società professionale debba essere qualificato come reddito d’impresa o come reddito di lavoro autonomo; e se il reddito prodotto dalla STP debba essere assoggettato o no al regime contributivo delle Casse di previdenza dei professionisti.
Si può ipotizzare che il reddito prodotto dalla STP sia assoggettato al contributo previdenziale delle casse di previdenza dei professionisti ma la questione si complica nel caso di STP in cui sono presenti professionisti iscritti a Ordini professionali differenti.
In tal caso, si può ipotizzare che il corrispettivo “di competenza” di ciascun professionista, per l’opera professionale effettivamente svolta nel caso di specie, sia assoggettato al contributo previdenziale dovuto con le regole previste per quel professionista. Ma, in tale ipotesi verrebbe assoggettato a contributo previdenziale anche la quota parte di reddito “di competenza” del socio finanziatore, quindi il socio di capitali.
Un altro nodo da sciogliere riguarda l’assoggettabilità delle società tra professionisti alla legge fallimentare e alla normativa prevista in tema di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001 in tema di risk management.
Palermo 24 aprile 2013 Dott. Angelo Pisciotta