Ultimi chiarimenti Ministeriali sulle compensazioni orizzontali dei crediti iva

Ultimi chiarimenti Ministeriali sulle compensazioni orizzontali dei crediti iva

La circolare Ministeriale del 15&#92 01&#92 2010 n. 1&#92E, conferma il libero utilizzo del credito iva derivante dalla dichiarazione annuale o istanza trimestrale nei casi in cui: si decide di compensare il credito iva, indipendentemente dal suo importo, con debiti iva emergenti dalle liquidazioni periodiche iva, dell&#39acconto iva o del saldo iva dell&#39anno successivo e nel caso in cui si decide di compensare importi inferiori a Euro 10.000,00 con debiti riferiti ad altri tributi o contributi &#40Irpef, Ires, Irap&#41. L&#39unico vincolo &#232 quello del rispetto del limite annuo da compensare di Euro 516.456,90.

La novit&#224 pi&#249 attesa dai contribuenti, introdotta dalla circolare, riguarda l&#39utilizzo dei crediti iva annuali 2008 e il credito iva trimestrale 2009. Ne deriva che, sia il credito iva annuale 2008 sia il credito dei primi tre trimestri 2009 possono essere compensati liberamente fino alla presentazione della dichiarazione annuale iva presentata separatamente entro il 16 Marzo 2010 o unificata con Unico 2010.

La circolare precisa che, per i crediti derivanti dalla dichiarazione annuale iva i vincoli di utilizzo si hanno dalla compensazione effettiva di un credito superiore a Euro10.000,00. Fino a tale importo l&#39utilizzo &#232 libero anche se, successivamente, l&#39interessato decider&#224 di compensare ulteriori somme che gli faranno superare la soglia. Solo dalla compensazione del primo centesimo di euro successivo al limite previsto &#40 Euro 10.000,00&#41 scattano i nuovi vincoli formali.

Qualora il contribuente inizialmente non intendeva compensare un credito iva superiore a Euro 15.000,00, risultante dalla dichiarazione iva annuale presentata senza il visto di conformit&#224, con altri tributi o contributi, e successivamente cambi idea e decida di compensare oltre il limite, avr&#224 due alternative:

Primo, nel caso in cui non sia decorso il termine per l&#39invio del modello Unico, di presentare una dichiarazione correttiva, con il visto di conformit&#224, entro il 30 settembre dell&#39anno successivo a quello di riferimento

Secondo, nel caso in cui sia decorso il termine per l&#39invio del modello unico, di presentare una dichiarazione integrativa, con il visto di conformit&#224, entro 90 giorni dal termine originario di trasmissione, non oltre il 29 dicembre dell&#39anno successivo a quello di riferimento.

Infine, laddove il credito iva sia esistente ma si decide di compensarlo prima della presentazione della dichiarazione&#92istanza da cui lo stesso emerge, o si decide di compensare un credito superiore a Euro 15.000,00 in assenza del visto di conformit&#224, scatter&#224 una sanzione pari al 30&#37 dei tributi o contributi da considerasi non versati.