La circolare Ministeriale del 15\ 01\ 2010 n. 1\E, conferma il libero utilizzo del credito iva derivante dalla dichiarazione annuale o istanza trimestrale nei casi in cui: si decide di compensare il credito iva, indipendentemente dal suo importo, con debiti iva emergenti dalle liquidazioni periodiche iva, dell'acconto iva o del saldo iva dell'anno successivo e nel caso in cui si decide di compensare importi inferiori a Euro 10.000,00 con debiti riferiti ad altri tributi o contributi (Irpef, Ires, Irap). L'unico vincolo è quello del rispetto del limite annuo da compensare di Euro 516.456,90.
La novità più attesa dai contribuenti, introdotta dalla circolare, riguarda l'utilizzo dei crediti iva annuali 2008 e il credito iva trimestrale 2009. Ne deriva che, sia il credito iva annuale 2008 sia il credito dei primi tre trimestri 2009 possono essere compensati liberamente fino alla presentazione della dichiarazione annuale iva presentata separatamente entro il 16 Marzo 2010 o unificata con Unico 2010.
La circolare precisa che, per i crediti derivanti dalla dichiarazione annuale iva i vincoli di utilizzo si hanno dalla compensazione effettiva di un credito superiore a Euro10.000,00. Fino a tale importo l'utilizzo è libero anche se, successivamente, l'interessato deciderà di compensare ulteriori somme che gli faranno superare la soglia. Solo dalla compensazione del primo centesimo di euro successivo al limite previsto ( Euro 10.000,00) scattano i nuovi vincoli formali.
Qualora il contribuente inizialmente non intendeva compensare un credito iva superiore a Euro 15.000,00, risultante dalla dichiarazione iva annuale presentata senza il visto di conformità, con altri tributi o contributi, e successivamente cambi idea e decida di compensare oltre il limite, avrà due alternative:
Primo, nel caso in cui non sia decorso il termine per l'invio del modello Unico, di presentare una dichiarazione correttiva, con il visto di conformità, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento
Secondo, nel caso in cui sia decorso il termine per l'invio del modello unico, di presentare una dichiarazione integrativa, con il visto di conformità, entro 90 giorni dal termine originario di trasmissione, non oltre il 29 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
Infine, laddove il credito iva sia esistente ma si decide di compensarlo prima della presentazione della dichiarazione\istanza da cui lo stesso emerge, o si decide di compensare un credito superiore a Euro 15.000,00 in assenza del visto di conformità, scatterà una sanzione pari al 30% dei tributi o contributi da considerasi non versati.