Le dimissioni sono l’atto con cui un lavoratore dipendente può interrompere unilateralmente il contratto con il suo datore di lavoro.
Dare le dimissioni volontarie significa comunicare al datore di lavoro la volontà di lasciare il posto di lavoro: questa scelta è libera, ma il lavoratore deve rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto.
Dal 12 marzo 2016, con la riforma del “Jobs Act”, le dimissioni volontarie devono essere inviate solo per via telematica, cioè online.
Questa norma è stata creata per contrastare la pratica delle “dimissioni in bianco”, in cui i lavoratori più deboli venivano penalizzati.
Prima del 2016, le dimissioni venivano presentate con una lettera cartacea, ma ora devono essere comunicate online al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, altrimenti risultano non valide.
In particolare, il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015 stabilisce le regole per questa procedura telematica: nel settore privato, le dimissioni devono essere inviate tramite il modello online, altrimenti non hanno effetto.
Inoltre, è vietato modificare la data delle dimissioni, e se un datore di lavoro tenta di alterare i moduli online, rischia una multa da 5.000 a 30.000 euro.
Il lavoratore può inviare le dimissioni online in autonomia o farsi aiutare da patronati, sindacati, consulenti del lavoro o altre organizzazioni abilitate.
La procedura per inviare le dimissioni volontarie si svolge online tramite il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o con app per smartphone e tablet, disponibili per dispositivi iOS e Android.
Se il lavoratore ha meno di 18 anni, dovrà presentare le dimissioni con l’aiuto di un genitore o di chi ha la sua tutela legale.
Alcuni lavoratori non devono usare il sistema online, tra cui:
Dipendenti pubblici;
Lavoratori domestici;
Chi ha risolto il rapporto di lavoro attraverso la conciliazione in sede stragiudiziale;
I lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di tirocinio/stage;
I genitori lavoratori nelle ipotesi di convalida presso l’ITL previste dall’art. 55, comma 4, D. Lgs. 151/2001;
Lavoratori in periodo di prova;
Lavoratori autonomi (partita IVA);
Lavoratori del settore marittimo.
Queste categorie devono usare un modulo cartaceo, seguendo le procedure del loro contratto collettivo di lavoro o le regole specifiche per il loro settore.
Come già anticipato, tale procedura online è stata introdotta per combattere le “dimissioni in bianco”, una pratica in cui il lavoratore firmava le dimissioni già al momento dell’assunzione.
Una pratica che favoriva il datore di lavoro a discapito del dipendente, particolarmente problematica, soprattutto per le donne, il cui potere negoziale sul luogo di lavoro è spesso minore.
Per inviare le dimissioni online, il lavoratore può:
1) Accedere al sito del Ministero (www.cliclavoro.gov.it) con SPID o CIE e compilare il modulo online;
2) Chiedere a esperti di Caf o Patronati di inviare il modulo per suo conto.
La compilazione del modulo è semplice e, una volta completata, si riceverà un documento con tutte le informazioni.
È importante inserire correttamente la data di fine rapporto, rispettando i termini di preavviso previsti dal contratto, salvo accordi diversi con il datore di lavoro.
Il modulo online è composto da 4 sezioni:
1. Dati del lavoratore
2. Dati del datore di lavoro
3. Informazioni sul contratto di lavoro (data di inizio e tipo di contratto)
4. Tipo di richiesta che si sta effettuando: dimissioni volontarie, revoca per giusta causa o risoluzione consensuale, con la motivazione e la data di inizio.
Una volta salvato il modulo, non sarà più possibile modificarlo e la comunicazione sarà pronta per l’invio, confermando i dati inseriti. Se appare il messaggio “esito revoca”, significa che la procedura è stata completata correttamente e il datore di lavoro ha ricevuto la notifica.
La ricevuta delle dimissioni inviate sarà disponibile in formato PDF, che si potrà visualizzare e scaricare. Questo file avrà una sezione aggiuntiva con i dati di invio, il codice identificativo e la data di trasmissione.
Se il rapporto di lavoro per cui si intende presentare le dimissioni non compare nell’elenco del sistema, si può inserire manualmente cliccando su “Inserimento dimissioni per un rapporto di lavoro non presente in elenco”.
I lavoratori assunti prima del 2008 dovranno inserire alcuni dati manualmente, mentre per quelli assunti dopo il 2008, le informazioni delle prime due sezioni saranno già presenti.
Il calcolo dei giorni di preavviso necessari dipende dal tipo di contratto, dall’anzianità, dal livello di qualifica e dall’inquadramento; se il preavviso non viene rispettato o le dimissioni non vengono inviate, il datore di lavoro ha diritto a ricevere un’indennità sostitutiva del preavviso in proporzione ai giorni non lavorati.
Le dimissioni possono essere revocate entro 7 giorni dall’invio del modulo, dopo questo periodo, diventano definitive e il rapporto di lavoro terminerà dal giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro effettivo.
Per revocare le dimissioni, è necessario accedere all’area riservata e cliccare su “Revoca”. Se il pulsante è colorato, la revoca è possibile, se è grigio, sono passati più di 7 giorni e non si può più annullare.
Infine, alcuni contratti prevedono un periodo di preavviso per le dimissioni, e questo non viene modificato dalla procedura online. Il lavoratore deve comunque rispettare i termini di preavviso previsti dal proprio contratto.
Avv. Dott. Angelo Pisciotta