Gli artt. 28 e 29 del D. Lgs. 81 \ 08, modificato dal D. Lgs. 106 \ 09, prevedevano l'obbligo dell'inserimento della valutazione dello stress da lavoro correlato integrato nel documento di valutazione dei rischi entro l' 1 agosto 2010.
Precedentemente fissata al 01 \ 08 \ 2010, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, inerente le " Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ha esteso la proroga del termine di decorrenza degli obblighi sulla valutazione dei rischi da stress da lavoro-correlato al 31 dicembre 2010, sia per le pubbliche amministrazioni sia per i privati.
Essendo quindi, tutti i datori di lavoro obbligati per legge a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori diventa quindi necessario stilare un quadro di valutazione dei rischi, comprensivo anche di quelli derivanti da stress da lavoro correlato.
Tale documento, quindi, dovrà attestare gli interventi volti ad azioni di sensibilizzazione per individuarne i soggetti coinvolti e gli strumenti adottati, l'analisi circa l'organizzazione del lavoro, la gestione sulla sicurezza e sui flussi informativi inerenti agli indicatori aziendali da stress, i processi valutativi e i report di analisi, nonchè i programmi preventivi e i piani di monitoraggio.
Lo stress da lavoro, oltre ad essere un problema che coinvolge il lavoratore, risulta essere un problema che coinvolge anche i datori di lavoro e la cui valutazione del rischio presuppone, l'esplicitazione di valutazioni di ordine sia di carattere soggettivo che emotivo, che ogni persona riesce a dare alla propria esperienza lavorativa.
La proroga si è resa necessaria, per permettere agli enti pubblici di adottare tutte le misure organizzative derivanti dall'obbligo di valutazione tra i diversi rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori anche dello stress lavorativo.
A differenza di altri fattori di rischio però, nel caso di stress da lavoro correlato, il pericolo è sempre imminente, e nonostante vi siano settori e mansioni a più alto rischio, questi, non comporteranno l'esclusione di tali luoghi di lavoro dalla redazione del documento di valutazione dei rischi prorogato in via definitiva al 31 dicembre 2010.