Torna l’obbligo di convalida delle dimissioni

Torna l’obbligo di convalida delle dimissioni

Tra le tante novità previste dalla legge Fornero, dal 18 luglio 2012, è entrata in vigore la nuova disciplina sulle dimissioni e sulle risoluzioni consensuali.

Tutti i datori di lavoro, all’atto delle dimissioni, devono informare i lavoratori delle nuova disposizione che comporta l’obbligo per i lavoratori di certificare le dimissioni presso il centro per l’impiego territorialmente competente o presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Tale novità riguarda la generalità dei lavoratori e non solo, come in passato, le lavoratrici madri che si dimettevano dal rapporto di lavoro entro il primo anno di vita del bambino.

A tal proposito, la riforma Fornero ha introdotto un’altra novità per ciò che riguarda le dimissioni delle lavoratrici madri, estendendo l’obbligo di convalida delle dimissioni presso la Direzione Territoriale del Lavoro fino al compimento dei tre anni di età del bambino e non più, come in passato, fino ad un anno di età del bambino. Tale tutela è estesa anche in favore dei lavoratori padri che si dimettono entro i tre anni di vita del bambino.

Uno dei dubbi sul quale si attendono chiarimenti è, come farà il datore di lavoro a sapere che il lavoratore o la lavoratrice abbiano un figlio di età inferiore ai 3 anni?

Si pensi ad esempio al lavoratore padre assunto presso un’azienda che non abbia fatto richiesta di detrazioni per figli a carico o di assegni per il nucleo familiare, oppure alla lavoratrice assunta, quando già madre di un figlio di 2 anni, che presenta le dimissioni da un rapporto di lavoro entro l’anno successivo all’assunzione.

Il datore di lavoro, peraltro, all’atto dell’assunzione, non potrà chiedere alla lavoratrice se ha dei figli di età inferiore ai 3 anni, in quanto, in caso di mancata assunzione, ciò potrebbe dar luogo ad un comportamento discriminatorio.

Eccezion fatta che per il prolungamento di questa tutela in favore delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, la novità risiede nell’obbligo di convalida delle dimissioni da parte di tutti i lavoratori.

Al fine di convalidare le dimissioni, il lavoratore ha due strade alternative da scegliere, o recarsi presso la Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l’Impiego Territorialmente competente, oppure apporre una dichiarazione in calce alla ricevuta telematica di cessazione del rapporto di lavoro, con la quale attesta che le dimissioni sono state presentate spontaneamente e senza alcuna costrizione da parte del datore.

La convalida delle dimissioni è attuabile in caso di buoni rapporti tra datore di lavoro e lavoratore. La situazione, però, è diversa in caso di non collaborazione tra le parti.

In quest’ultimo caso, cioè nel caso in cui il lavoratore non convalida le dimissioni, il datore di lavoro resta obbligato, come sempre, a comunicare telematicamente la cessazione del rapporto di lavoro entro i successivi 5 giorni. Inoltre, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, il datore di lavoro è obbligato ad inviare al lavoratore un invito a presentarsi alla Direzione Territoriale del Lavoro o al Centro per l’impiego per la convalida delle dimissioni o per sottoscrivere la ricevuta telematica.

La spedizione dell’invito ad opera del datore di lavoro è obbligatoria, e la sua omissione comporta l’annullamento delle dimissioni.

Entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito, il lavoratore può, in alternativa,:

  • convalidare le dimissioni;
  • revocare le dimissioni;
  • sottoscrivere la dichiarazione o la comunicazione di cessazione.

Se entro 7 giorni il lavoratore non compie nessuna delle azioni previste, cioè non convalida, non revoca o non sottoscrive le dimissioni, il rapporto di lavoro s’intende risolto per il verificarsi della condizione sospensiva, e le dimissioni sono pienamente valide ed efficaci.

In caso di revoca delle dimissioni, il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, avrà validità dal giorno successivo alla comunicazione della revoca, con la conseguenza che per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora non vi sia stata prestazione lavorativa, il lavoratore non maturerà alcun trattamento retributivo.

Un altro dubbio riguarda se i 7 giorni, concessi al lavoratore per convalidare o annullare le dimissioni, vengano intesi come giorni di calendario o di effettivo esercizio della prestazione lavorativa. Si propende per la prima ipotesi.

Visto che la normativa prevede la convalida delle dimissioni rassegnate dopo il 18 luglio 2012, sembrerebbe che alle dimissioni presentate in data antecedente al 18 luglio 2012 ma il cui periodo di preavviso si protrae oltre tale termine si applichi la precedente disciplina, anche se in via cautelativa suggerisco di procedere comunque con la convalida.

Fermo restando che il datore di lavoro è obbligato ad inviare al lavoratore l’invito per la convalida delle dimissioni entro i 30 giorni dalle dimissioni, è opportuno che il datore di lavoro sia celere nell’invio della di tale comunicazione che suggerisco avvenga con raccomandata postale con avviso di ricevimento. Questo per evitare casi che consentano al lavoratore di presentare le dimissioni al datore di lavoro ed intanto di essere assunto in prova (e in nero) presso un altro datore di lavoro. Infatti, il lavoratore potrebbe sfruttare il termine di 30 giorni, cui vanno aggiunti i successivi 7 giorni utili per l’eventuale revoca delle dimissioni, per svolgere la prova di lavoro presso un altro datore di lavoro ed, eventualmente, una volta che non ha superato il periodo di prova potrebbe annullare le dimissioni.

La nuova normativa è stata introdotta al fine di evitare gli abusi delle dimissioni in bianco commessi da alcuni datori di lavoro. Infatti, lo stesso art.4 comma 23 della legge 92/2012, dispone che “salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto è punito con la sanzione amministrativa da € 5.000 ad € 30.000.

Palermo 20 luglio 2012

                                                                                              Angelo Pisciotta