Subappalti

Subappalti

Nell&#34ambito delle manovre poste in essere per la lotta contro il sommerso si torna a parlare della responsabilit&#224 solidale tra appaltatore e subappaltatore. In data 25 febbraio, infatti &#232 stato firmato il decreto che d&#224 attuazione alle disposizioni in materia prevista dalla legge 248/06.

Conto alla rovescia dunque, per la responsabilit&#224 solidale negli appalti: sessanta giorni dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale diventeranno operanti le misure che chiamano appaltatore e subappaltatore a rispondere della correttezza dei versamenti fiscali e previdenziali.

Tale nuovo decreto introduce due importanti novit&#224.

La responsabilit&#224 solidale tra appaltatore e subappaltatore non opera soltanto in caso di mancato versamento dei contributi previdenziali ma ricomprende anche le ritenute fiscali ed i premi assicurativi. Ai fini del versamento delle imposte e dei contributi, il subappaltatore deve effettuare i versamenti utilizzando il codice fiscale dell&#34appaltatore limitatamente ai lavoratori impiegati.

A tal proposito il subappaltatore deve comunicare all&#34appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati ed ogni eventuale variazione, in maniera tale da verificare in qualsiasi momento su quali lavoratori grava la responsabilit&#224 solidale. Ci&#242 significa che il subappaltatore dovr&#224 utilizzare distinti mod. F24 per ogni appalto.

Inoltre, l&#34altra novit&#224 prevista, riguarda l&#34eventuale esclusione della solidariet&#224 nel caso in cui l&#34appaltatore effettui controlli continui sull&#34operato del subappaltatore.

Per dare attuazione a quanto sopra detto, sar&#224 necessario presentare a cura del subappaltatore un prospetto contenente il dettaglio dei lavoratori, con le relative retribuzioni e contributi previdenziali dovuti accompagnato altres&#236 dal DURC, ed inoltre una dichiarazione sostitutiva dell&#34atto di notoriet&#224 relativamente al versamento delle ritenute fiscali allegando copie dei mod. F24 pagati. In alternativa alla documentazione potr&#224 essere presentata anche un&#34asseverazione da parte di un professionista abilitato.

Come sempre resto a disposizione di quanti volessero maggiori informazioni sull&#39argomento, e colgo l&#39occasione per porgerVi i miei pi&#249 distinti saluti.

Angelo Pisciotta

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