Slitta al 2 aprile 2013 la comunicazione dei beni aziendali concessi in godimento ai soci

Slitta al 2 aprile 2013 la comunicazione dei beni aziendali concessi in godimento ai soci

Con il D.L. 138/2011 si inaspriscono i controlli sulle società e imprese individuali che danno in godimento beni aziendali ai soci o ai loro familiari. Questi ultimi, infatti, secondo il decreto legge 138/2011, convertito in legge n.148/2011, sono obbligati ad inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, la cui scadenza originaria era prevista per giorno 31 marzo 2012.

In considerazione delle particolari difficoltà di attuazione e dell’assoluta novità del presente obbligo, la scadenza per la comunicazione di tali dati è slittata più volte. Una prima proroga aveva fatto slittare la scadenza al 15 ottobre 2012, fino ad arrivare all’ultimo rinvio che prevede come termine ultimo per la comunicazione il 31 marzo 2013 (2 aprile 2013 vista la cadenza delle festività pasquali).

L’obiettivo del D.L.138/2011, è quello di contrastare il fenomeno della concessione in uso gratuito di beni, di proprietà dell’impresa, a soci o familiari dell’imprenditore, che di fatto poi utilizzano per fini privati, quindi, per utilizzi estranei all’esercizio d’impresa tali beni.

Solo in qualche caso i soci o i familiari ricevono tali beni pagando un corrispettivo, che nella maggior parte dei casi è inferiore rispetto al valore normale del bene. Proprio per questo motivo, i costi sostenuti dall’impresa per il bene, utilizzato di fatto dai familiari o dai soci, sono indeducibili e la differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo pagato dal socio o familiare utilizzatore all’impresa costituisce reddito diverso per l’utilizzatore.

Secondo una prima interpretazione del decreto legge 138/2011 si era ipotizzato che l’obbligo di comunicazione sussisteva solo se il corrispettivo pagato fosse stato inferiore al valore di mercato. Con la circolare n.25/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la comunicazione deve essere eseguita per ogni bene concesso in godimento a prescindere dal corrispettivo che il socio o familiare paga all’impresa o alla società, salvo che non si tratti di un fringe benefit.

Un caso particolare, analizzato dalla circolare 36/E dell’Agenzia delle Entrate, è quello in cui l’utilizzatore del bene coincide o con l’imprenditore individuale o con il socio di una società di persone o con i soci di società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale. Prima della circolare 36/E qualche autore aveva ipotizzato una doppia tassazione della somma che l’utilizzatore corrisponde all’impresa o alla società. Infatti, i costi sostenuti per il bene concesso in godimento sono interamente indeducibili per l’impresa, mentre, per i soggetti utilizzatori, il reddito diverso è pari alla differenza tra il valore normale e il prezzo corrisposto. Quindi, il reddito dell’utilizzatore sarà formato non solo dal reddito diverso ma anche dalla quota di reddito che l’impresa o la società ha prodotto per la quota parte da imputare al socio. Tutto questo genera un fenomeno di doppia tassazione vietato dal nostro ordinamento.

Secondo quanto previsto dalla circolare 36/E è possibile evitare la doppia tassazione diminuendo il reddito diverso (valore normale – corrispettivo pagato), del maggior reddito prodotto dall’impresa o dalla società a causa dell’indeducibilità dei costi del bene oggetto della concessione.

Permangono numerosi dubbi riguardo la corretta individuazione del valore normale del bene: non sarà difficile, infatti, trovare differenti valutazioni dello stesso bene tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente.

La legge 148/2011 stabilisce che le disposizioni fin qui esaminate si applicano dal periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore della legge quindi, dall’anno corrente (2012), con riferimento all’anno d’imposta 2011. Ma se la scadenza per la prima comunicazione è prevista a marzo 2013 non è chiaro se bisognerà inviare la comunicazione sia per l’anno d’imposta 2011 che per il 2012.

Infine, ricordo che un’eventuale omessa o infedele comunicazione è sanzionata con un importo pari al 30%  del reddito diverso per l’utilizzatore. Nel caso in cui l’impresa non deduce il costo e il socio o il familiare dichiara un reddito pari al valore normale del bene la sanzione oscilla da 258 euro a 2.056 €.

Palermo 02/10/2012

                                                                                                          Angelo Pisciotta