Semplificazioni per le imprese in contabilità semplificata

Semplificazioni per le imprese in contabilità semplificata

Dal 2011, in deroga al principio di competenza, per le imprese in contabilità semplificata, i costi e i ricavi, d’importo inferiore a 1.000 € e a cavallo tra due esercizi, possono essere imputati interamente nell’esercizio in cui si riceve il documento contabile.

Il reddito d’impresa si determina secondo il principio della competenza economica. Secondo l’art.109 comma 2 del D.P.R. 917/1986 il corrispettivo o il costo, per l’acquisto o la vendita di un bene, si considerano effettivamente sostenuti, o conseguiti, quindi di competenza, nel momento in cui il bene è consegnato. Invece, i ricavi, o le spese, relativi a prestazioni di servizi, si considerano conseguiti o sostenuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Vi sono alcuni costi e ricavi che si manifestano a cavallo tra due esercizi. Proprio per rispettare il principio di competenza, per questi tipi di costi e ricavi, si eseguono delle scritture d’integrazione e rettifica, così dette scritture di assestamento, per imputare all’esercizio di riferimento la quota di costo e di ricavo di competenza. Tra le scritture di assestamento troviamo i ratei e i risconti.

Sono ratei quelle quote di costi o ricavi che sono di competenza economica dell’esercizio in chiusura, ma hanno la manifestazione finanziaria nell’esercizio successivo. Bisogna, quindi, imputare la quota di costo o di ricavo di competenza di ciascun esercizio. Per esempio, un’impresa paga, un canone semestrale posticipato per l’affitto di un capannone per il periodo ottobre 2011 – marzo 2012. L’impresa in questione avrà l’esborso finanziario solo alla fine del semestre, marzo 2012, ma una parte di costo, e precisamente i 3/6, il periodo ottobre –  dicembre, sono di competenza economica dell’anno 2011. Pertanto, nell’anno 2011 dovremo calcolare un rateo passivo.

Viceversa, i risconti sono rettifiche di costi o di ricavi che sono sostenuti finanziariamente nell’esercizio in chiusura. Nell’esempio di prima, se il canone fosse anticipato, quindi l’impresa sostenesse il costo (manifestazione finanziaria) a ottobre, dovremmo calcolare un risconto attivo e dovremmo, quindi, rettificare il costo per quei 3/6 di competenza economica dell’esercizio successivo, periodo gennaio – marzo.

Il D.L. n.16 del 2/3/2012, cosiddetto “Decreto semplificazioni”, prevede che è nella facoltà dell’imprenditore, in contabilità semplificata, per quei costi e ricavi che non sono superiori a 1.000 € escluso IVA, e che sono a cavallo tra due esercizi, imputare l’intero costo o ricavo nell’esercizio in cui si riceve il documento contabile. Quindi, è a discrezione dell’imprenditore non calcolare ratei e risconti.

Tale semplificazione è riservata, come sopra precisato, a coloro che adottano il regime di contabilità semplificata. Possono accedere alla contabilità semplificata: le imprese individuali e S.n.c., le s.a.s. e gli enti non commerciali ecc., che non conseguono ricavi per importi superiori a 400.000 € se svolgono attività di prestazione di servizi, 700.000 € se svolgono altre attività diverse dalla prestazione di servizi.

E’ possibile non considerare i ratei e i risconti solo per quei costi o ricavi che derivano da contratti con corrispettivi periodici e di importo inferiore a 1.000 € esclusa l’IVA, per esempio i costi delle utenze (acqua, gas, …), assicurazioni, contratti di assistenza ecc. … Pertanto, bisognerà continuare a calcolare i ratei e i risconti per quei costi o ricavi derivanti da cessione o acquisto di beni, e per le prestazioni di servizi di natura istantanea.

Le novità introdotte dal “decreto semplificazioni” possono essere applicate a decorrere dal periodo d’imposta 2011, quindi anche per quei costi che si sono manifestati a cavallo tra il 2011 e il 2012. Ricordo, infine, che non è un obbligo, ma una mera facoltà derogare al principio di competenza e solo per le fattispecie di costi e ricavi sopra evidenziati.

Palermo, 30/05/2012

 

                                                                                                          Angelo Pisciotta