sanzioni per omissione dello scontrino fiscale

sanzioni per omissione dello scontrino fiscale

In caso di mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino potrebbe scattare la chiusura dell&#39attivit&#224 per un periodo da tre giorni ad un mese.

In particolare, scatta la sospensione se vengono rilevate almeno quattro violazioni nel quinquennio. Le violazioni, ai fini del computo del limite delle quattro, devono essere rilevate in giorni diversi. Questo significa che se nella medesima giornata vengono rilevate due violazioni, ai fini della chiusura dell&#39attivit&#224, queste contano come una violazione sola.

La sanzione della sospensione dell&#39attivit&#224 &#232 una sanzione accessoria che si somma alla sanzione principale prevista in caso di mancata emissione di ricevute fiscali o scontrino. La sanzione principale &#232 pari al cento per cento dell&#39imposta corrispondente all&#39importo non documentato e non pu&#242 essere inferiore ad euro 516. Il contribuente potr&#224 comunque, entro il termine per presentare ricorso, fruire della definizione agevolata pagando un quarto della sanzione irrogata, cio&#232 un minimo di 129 euro.

Il provvedimento di sospensione dell&#39attivit&#224 prescinde dall&#39avvenuta irrogazione della sanzione principale. Questo significa che la chiusura dell&#39attivit&#224 si applica anche quando il contribuente ha definito in via agevolata la sanzione principale con il pagamento, di solito, di un importo pari ad un quarto della sanzione.

Naturalmente, le violazioni che danno luogo alla sospensione della licenza sono sia quelle relative alla mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, sia quelle in cui vengono emessi ma con un corrispettivo inferiore a quello reale.

L&#39ultima considerazione riguarda il consumatore finale, ossia il cliente che paga il corrispettivo e che non &#232 pi&#249 sanzionabile. Infatti &#232 stato soppresso l&#39articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n.471 del 1997 concernente la sanzione applicabile al destinatario dello scontrino o della ricevuta fiscale. La sanzione amministrativa, ormai abrogata, a carico del cliente andava da euro 51 a 1.032. Oggi nessuna sanzione &#232 applicabile al consumatore finale al quale non viene rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta.

Angelo Pisciotta