In caso di mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino potrebbe scattare la chiusura dell'attività per un periodo da tre giorni ad un mese.
In particolare, scatta la sospensione se vengono rilevate almeno quattro violazioni nel quinquennio. Le violazioni, ai fini del computo del limite delle quattro, devono essere rilevate in giorni diversi. Questo significa che se nella medesima giornata vengono rilevate due violazioni, ai fini della chiusura dell'attività, queste contano come una violazione sola.
La sanzione della sospensione dell'attività è una sanzione accessoria che si somma alla sanzione principale prevista in caso di mancata emissione di ricevute fiscali o scontrino. La sanzione principale è pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e non può essere inferiore ad euro 516. Il contribuente potrà comunque, entro il termine per presentare ricorso, fruire della definizione agevolata pagando un quarto della sanzione irrogata, cioè un minimo di 129 euro.
Il provvedimento di sospensione dell'attività prescinde dall'avvenuta irrogazione della sanzione principale. Questo significa che la chiusura dell'attività si applica anche quando il contribuente ha definito in via agevolata la sanzione principale con il pagamento, di solito, di un importo pari ad un quarto della sanzione.
Naturalmente, le violazioni che danno luogo alla sospensione della licenza sono sia quelle relative alla mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, sia quelle in cui vengono emessi ma con un corrispettivo inferiore a quello reale.
L'ultima considerazione riguarda il consumatore finale, ossia il cliente che paga il corrispettivo e che non è più sanzionabile. Infatti è stato soppresso l'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n.471 del 1997 concernente la sanzione applicabile al destinatario dello scontrino o della ricevuta fiscale. La sanzione amministrativa, ormai abrogata, a carico del cliente andava da euro 51 a 1.032. Oggi nessuna sanzione è applicabile al consumatore finale al quale non viene rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta.