risarcibilità per mancata prestazione lavorativa derivante da infortunio conseguente ad incidente stradale

risarcibilità per mancata prestazione lavorativa derivante da infortunio conseguente ad incidente stradale

Ai sensi dell&#39art. 2110 del codice civile, in caso di malattia, maternit&#224, puerperio o infortunio, il lavoratore ha diritto all&#39intera retribuzione che avrebbe percepito se fosse stato presente o ad una indennit&#224 pari alla misura e al tempo determinati dalla legge.

Con il verificarsi dell&#39infortunio o della malattia professionale, qualora tali eventi vengano riconosciuti come indennizzabili, al lavoratore spettano le prestazioni assicurative stabilite dalla legge di natura sanitaria ed economica &#40 artt. 66 e 67 DPR 1124 &#92 65 &#41.

Una parte del trattamento economico é a carico dell&#39istituto nazionale degli infortuni sul lavoro, che poi provveder&#224 ad inviare al lavoratore la relativa indennità anche se il datore di lavoro potr&#224 liberamente scegliere di provvede di anticipare tali somme al lavoratore per conto dell&#39istituto, che poi provveder&#224 a rimborsarle al datore stesso.

Il principio introdotto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione del 09 &#92 02 &#92 2010 n.2844, ha posto l&#39accento sulla possibilit&#224 da parte del datore di lavoro di essere risarcito della mancata prestazione del lavoratore a seguito di un incidente stradale.

Pertanto, il datore di lavoro che versa in una tale situazione, e che abbia retribuito il lavoratore assente a causa di un infortunio arrecato da terzi, avr&#224 diritto ad essere risarcito dal responsabile dell&#39infortunio per le somme erogate comprese quelle contributive versate agli enti corrispondenti.

Nel caso specifico esaminato dalla Corte di Cassazione riferito all&#39infortunio occorso a seguito di incidente stradale, il termine di prescrizione, cos&#236 come sancito dall&#39articolo 2947 comma 2 del codice civile &#232 di due anni; qualora invece l&#39infortunio sia di natura diversa, spetter&#224 al giudice non solo individuare la norma di riferimento, ma anche di stabilire il termine di prescrizione che potr&#224 essere diverso da quello biennale.