Ai sensi dell'art. 2110 del codice civile, in caso di malattia, maternità, puerperio o infortunio, il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione che avrebbe percepito se fosse stato presente o ad una indennità pari alla misura e al tempo determinati dalla legge.
Con il verificarsi dell'infortunio o della malattia professionale, qualora tali eventi vengano riconosciuti come indennizzabili, al lavoratore spettano le prestazioni assicurative stabilite dalla legge di natura sanitaria ed economica ( artt. 66 e 67 DPR 1124 \ 65 ).
Una parte del trattamento economico é a carico dell'istituto nazionale degli infortuni sul lavoro, che poi provvederà ad inviare al lavoratore la relativa indennità anche se il datore di lavoro potrà liberamente scegliere di provvede di anticipare tali somme al lavoratore per conto dell'istituto, che poi provvederà a rimborsarle al datore stesso.
Il principio introdotto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione del 09 \ 02 \ 2010 n.2844, ha posto l'accento sulla possibilità da parte del datore di lavoro di essere risarcito della mancata prestazione del lavoratore a seguito di un incidente stradale.
Pertanto, il datore di lavoro che versa in una tale situazione, e che abbia retribuito il lavoratore assente a causa di un infortunio arrecato da terzi, avrà diritto ad essere risarcito dal responsabile dell'infortunio per le somme erogate comprese quelle contributive versate agli enti corrispondenti.
Nel caso specifico esaminato dalla Corte di Cassazione riferito all'infortunio occorso a seguito di incidente stradale, il termine di prescrizione, così come sancito dall'articolo 2947 comma 2 del codice civile è di due anni; qualora invece l'infortunio sia di natura diversa, spetterà al giudice non solo individuare la norma di riferimento, ma anche di stabilire il termine di prescrizione che potrà essere diverso da quello biennale.