rilevanza delle dichiarazioni dei lavoratori rese agli organi di vigilanza

rilevanza delle dichiarazioni dei lavoratori rese agli organi di vigilanza

Il verbale degli organi ispettivi costituisce un atto pubblico ai sensi dell&#39art.2699 c.c.. Da tale natura del verbale discende il suo particolare regime probatorio, c.d. efficacia probatoria privilegiata, ex art.2700 c.c.: l&#39atto accertativo fa piena prova in ordine alla provenienza di esso, al suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza. L&#39unico rimedio accordato a chi volesse contraddire tali risultanze dell&#39atto &#232 la querela di falso.

L&#39art.10, c5, D.lgs.124 &#47 2004 ha stabilito che i verbali ispettivi fanno prova secondo le leggi vigenti in relazione agli elementi di fatto acquisiti e documentati. Peraltro, secondo l&#39orientamento prevalente, per fatti dotati di efficacia probatoria privilegiata devono intendersi solo quelli oggetto di conoscenza diretta da parte dell&#39organo accertatore, quindi fatti avvenuti in sua presenza, e non quelli appresi in modo indiretto, tramite terzi. Il contenuto delle dichiarazioni acquisite dagli organi di vigilanza durante le ispezioni non sarebbero quindi dotate di efficacia probatoria privilegiata.

Le dichiarazioni dei lavoratori, rese nell&#39immediatezza dei fatti, presentano una spontaneit&#224 e genuinit&#224 che non possono per&#242 essere trascurate, non avendo i lavoratori sentito alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero. Inoltre, ove le stesse dichiarazioni contengano una serie di precisazioni e puntualizzazioni in ordine ai tempi ed alle modalit&#224 con cui &#232 svolta l&#39attivit&#224 lavorativa, queste rafforzeranno tale valutazione.

La tesi dominante nella giurisprudenza di legittimit&#224 conferisce rilevanza fondamentale al principio del libero convincimento del giudice, stabilito dall&#39art.116 c.p.c., il quale dispone che &#34il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento&#34. In tale ottica si sostiene che &#34sono liberamente apprezzate dal giudice, nel contesto del complessivo materiale raccolto, le circostanze che il pubblico ufficiale indichi di aver appreso dalle dichiarazioni altrui o che siano il frutto di sue deduzioni&#34. Inoltre, il giudice pu&#242 anche considerare il materiale raccolto in sede amministrativa prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di ulteriori elementi renda inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori che confermino o meno le risultanze ispettive.

Le dichiarazioni extragiudiziali del lavoratore, in quanto rese nell&#39immediatezza dei fatti, e quindi scevre da condizionamenti e carenze mnemoniche, sono generalmente pi&#249 attendibili di quelle rese in giudizio, se contrastanti. Ci&#242 &#232 tanto pi&#249 vero quanto pi&#249 preciso e circostanziato sia il loro contenuto. Inoltre, il giudice riterr&#224 fattore diminutivo della veridicit&#224 delle deposizioni giudiziali dei lavoratori che gli stessi siano tuttora dipendenti dell&#39azienda.

L&#39art.12 del codice di comportamento degli ispettori dedica una articolata disciplina alle modalit&#224 di acquisizione delle dichiarazioni dei prestatori, a sottolineare la rilevanza di tale strumento accertativo. Innanzitutto, le dichiarazioni devono essere acquisite durante il primo accesso, al fine di evitare la dispersione della loro efficacia probatoria. I lavoratori potrebbero essere indotti, successivamente al primo accesso, a ritrattare. La prescrizione del comma 5 impone all&#39organo ispettivo di formulare domande chiare e comprensibili, tali da non dare luogo a dubbi interpretativi. &#232 previsto, inoltre, che il personale ispettivo debba verbalizzare in modo chiaro e leggibile le dichiarazioni acquisite, inoltre, di tale verbale va data lettura al dichiarante, affinch&#232 questi ne confermi il contenuto, o apporti le correzioni necessarie, e lo sottoscriva.

Come si pu&#242 osservare, il giudice, nella sua complessiva valutazione, non pu&#242 prescindere dalle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi anche se si riferiscono a fatti o notizie non avvenute in presenza dell&#39ispettore ma solo a quest&#39ultimo riferite.

Angelo Pisciotta