prorogato di un anno il credito d’imposta per le assunzioni nel Mezzogiorno

prorogato di un anno il credito d’imposta per le assunzioni nel Mezzogiorno

Con il Decreto Legge per lo Sviluppo n. 70/2011 convertito in Legge n. 106/2011, è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro (sia essi imprese, sia lavoratori autonomi) operanti nel Mezzogiorno ed in particolare in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, di poter fruire di un credito d’imposta per ogni nuovo lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato assunto a tempo indeterminato.

Ai fini del riconoscimento del bonus assunzionale, sarà necessario considerare l’effettivo incremento occupazionale mediante la differenza tra il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rinvenibile in ciascun mese, e il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l’arco di applicazione temporale del beneficio.

Nella sua formulazione originaria il decreto sviluppo aveva stabilito che l’assunzione doveva essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero nei dodici mesi successivi al 13 maggio 2011. Per intenderci, le assunzioni che potevano  beneficiare del credito d’imposta fino a qualche giorno fa, erano quelle che venivano effettuate tra il 13 maggio 2011 e il 12 maggio 2012.  

        E’ doveroso ricordare che, i datori di lavoro potranno beneficiare del credito d’imposta se hanno regolarità contributiva (DURC regolare) e se hanno redatto il documento di valutazione dei rischi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

         Il diritto a fruire del credito d’imposta decade se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, oppure nel caso in cui il datore di lavoro non abbia mantenuto i posti di lavoro creati per tre anni, o due anni nel caso di piccole e medie imprese.

         Un’altra ipotesi di decadenza del credito d’imposta si verifica nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

         In caso di mancata conservazione dei posti di lavoro per 2 o 3 anni, o in caso di violazioni fiscali e contributive in materia di lavoro dipendente, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione del credito d’imposta già fruito.

         I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale saranno computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Con questa agevolazione, i datori di lavoro che assumeranno lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati a tempo indeterminato, avranno diritto a fruire di un credito d’imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione.

In realtà, il credito d’imposta non è mai stato operativo e infatti, proprio per tamponare l’inoperatività dell’utilizzo del credito, pochi giorni fa il decreto sulle semplificazioni ha prorogato il bonus assunzionale di un ulteriore anno, quindi fino a maggio 2013. Quindi, l’agevolazione riguarda le assunzioni  effettuate tra il 13 maggio 2011 e il 12 maggio 2013.

La Commissione Europea, nel mese di ottobre 2011, aveva dato parere favorevole alla fruizione del credito d’imposta anche se tale agevolazione non è mai decollata. Infatti, affinché, il credito d’imposta possa essere operativo è necessario che sussista un accordo tra Governo e Regioni, per stabilire l’ammontare dei fondi da destinare alle singole Regioni, e tale accordo alla data odierna non è stato raggiunto.

                 Pertanto, chi ha già effettuato assunzioni dal 13 maggio 2011 con il rispetto dei criteri previsti, o chi le effettuerà entro il 12 maggio 2013, assumendo lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati che incrementino la base occupazionale nelle Regioni del Mezzogiorno, potrà fruire del credito d’imposta, perché ne ha già maturato i requisiti, anche se non potrà effettivamente utilizzarlo in compensazione.

Palermo 10/02/2012

Angelo Pisciotta