permessi spettanti ai lavoratori dipendenti per la partecipazione alle operazioni elettorali

permessi spettanti ai lavoratori dipendenti per la partecipazione alle operazioni elettorali

Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso i seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi referendum e le elezioni europee) hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali.

I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Questo significa che, in via generale, i giorni lavorativi trascorsi al seggio vengono retribuiti come se il lavoratore avesse lavorato normalmente.

I giorni festivi e quelli non lavorativi (come il sabato nella settimana corta) sono compensati con quote giornaliere (e non orarie) di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita o, in alternativa, recuperati con una giornata di riposo compensativo. La legge non precisa le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione, né specifica se la retribuzione dei giorni festivi debba o meno comprendere le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo.

La scelta del datore di lavoro che decide di compensare il lavoratore con quote di retribuzione, facendo quindi rinunciare il lavoratore al riposo compensativo, deve essere validamente accettata da quest’ultimo.

Il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio.

Anche se l’attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre solo una parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente. Il periodo considerato rilevante a tal fine non può essere frazionato a mezza giornata o ad ore.

Un esempio: operazioni elettorali che si svolgeranno nei giorni di sabato 5 maggio per la preparazione del seggio, domenica 6 e lunedì 7 maggio si svolgeranno le operazioni di voto, che si concluderanno il lunedì 7 maggio entro la mezzanotte. Esaminando il caso di un lavoratore con la settimana corta (lunedì-venerdì), per il sabato e domenica in cui partecipa alle operazioni elettorali, il lavoratore avrà diritto a due giorni di riposo compensativo o in alternativa a due quote di retribuzione giornaliera in più rispetto alla normale retribuzione. Il lunedì, il lavoratore avrà diritto alla sola retribuzione normalmente prevista. In pratica, il lunedì, invece di lavorare in azienda lavora presso il seggio e il sabato e domenica, visto che lavora due giorni in più rispetto al suo normale orario di lavoro, avrà diritto a due quote di retribuzione giornaliere in più o in alternativa a due giorni di riposo compensativo.

Le assenze per permessi elettorali devono essere comunicate preventivamente al datore di lavoro e giustificate dal lavoratore mediante la presentazione di idonea documentazione. I lavoratori chiamati al seggio devono consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva  presenza al seggio e l’orario di inizio e fine delle operazioni. La documentazione del presidente del seggio viene vistata dal vice-presidente del seggio.

Ultima precisazione per quanto riguarda il compenso erogato dalla Pubblica Amministrazione ai componenti dei seggi elettorali: tale compenso non è soggetto a ritenuta d’imposta in quanto, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3 della Legge n.53/1990, ha natura di rimborso spese e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Palermo, 02/05/2012

Angelo Pisciotta