Permessi disabili ai sensi della L.104/1992

Permessi disabili ai sensi della L.104/1992

           La legge riconosce ai lavoratori disabili e ai loro genitori e familiari il diritto di  fruire di permessi retribuiti o di congedi.

           Per poter fruire delle agevolazioni in oggetto, il lavoratore deve presentare alla sede INPS territorialmente competente, apposita domanda corredata della documentazione idonea dalla quale risulti l’accertamento dell’handicap. Soltanto in seguito all’emanazione del provvedimento autorizzativo, il lavoratore avrà diritto alla fruizione dei permessi, mentre il datore di lavoro sarà legittimato ad erogare la relativa indennità.

            Ai sensi del 3°comma dell’articolo 33 della Legge 104/1992 i lavoratori disabili, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, purchè non sia ricoverata a tempo pieno, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. 

            Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

            Qualora il dipendente intenda prestare assistenza nei confronti di più persone affette da handicap grave, la legge ha previsto, al fine di evitare che uno stesso dipendente fruisse per ciascun disabile di 3 giorni di permesso, con la conseguente assenza per più giorni al mese dal luogo di lavoro, di ridurre il campo di applicazione come subito specificato.

            Pertanto, in quest’ultima ipotesi, il dipendente potrà prestare assistenza nei confronti di più persone a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado, o entro il secondo qualora i genitori della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

            Secondo quanto previsto dal messaggio INPS n. 15995/2007, è possibile di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della Legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari.

            Pertanto, il lavoratore portatore di handicap, in analogia a quanto previsto per i genitori che assistono disabili, ha diritto alternativamente o a 2 ore di permesso giornaliero retribuito oppure a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibile anche in maniera continuativa indipendentemente dal numero di ore giornaliere di lavoro.

            Si pensi ad esempio ad un lavoratore che svolge la prestazione lavorativa per un ammontare giornaliero di 8 ore, per 5 giorni alla settimana, pari a 40 ore settimanali. Nel caso in cui il dipendente fruisca dei permessi in misura giornaliera, egli avrà diritto a 3 giorni al mese di permesso. Qualora, invece, il dipendente fruisca dei permessi in misura oraria, avrà diritto a fruire di 2 ore di permessi giornalieri fino al raggiungimento del tetto massimo mensile orario pari a 20 [(40 / 36) *18].

            Il limite massimo di permessi orari di cui il dipendente potrà beneficiare opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere (messaggio INPS n. 16866/2007).

           Il massimale di 18 ore mensili, si applica ai lavoratori con orario normale di lavoro settimanale di 36 ore articolato su 6 giorni lavorativi.

           Per tutti gli altri casi il monte ore massimo va ricalcolato con una formula diversa a seconda che l’orario di lavoro sia fissato su base settimanale o su base plurisettimanale.

           Qualora l’assistenza sia prestata per i periodi inferiori ad un mese, i tre giorni di permesso concessi dalla Legge 104/1992 in caso di assistenza ad un soggetto portatore di handicap vanno proporzionalmente ridimensionati. Quando l’assistenza alla persona handicappata non viene prestata abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa spetta al richiedente un giorno di permesso ex legge 104/1992, pertanto, quando l’assistenza è inferiore a 10 giorni continuativi non dà diritto a nessuna giornata di riposo o frazione di essa.

            Tale ridimensionamento non ha luogo, invece, nei casi di fruizione di permessi ad ore ai sensi della legge 104/1992, da parte di un lavoratore portatore di handicap o del genitore di un figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.

            La questione del preavviso al datore di lavoro ai fini della fruizione dei permessi lavorativi derivanti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 non è formalmente disciplinata da alcuna normativa specifica. L’INPS, però, ha precisato che le giornate di assenza dal lavoro devono essere comunicate in tempo utile al datore di lavoro.

            Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione, le aziende devono concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso elaborando un piano per la fruizione dei permessi.

            La più recente produzione giurisprudenziale ha affermato che le necessità del lavoratore e quelle tecnico-organizzative dell’azienda vanno contemperate, in modo tale che l’una non possa prevalere sull’altra.

             Pertanto, la richiesta di una programmazione mensile dei permessi ad opera dell’azienda, difficilmente può essere considerata illegittima.

Palermo martedì 29 novembre 2011                                                

                                                                                                                 Manuela Gigliotti e Angelo Pisciotta