Novità sul godimento di beni aziendali da parte dei soci di società e di familiari d’imprenditore individuale.

Novità sul godimento di beni aziendali da parte dei soci di società e di familiari d’imprenditore individuale.

Il decreto legge 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, meglio conosciuto come manovra di ferragosto, ha apportato molte novità in tema di società di comodo e di accertamento. In questa circolare ci soffermeremo a trattare delle società e delle imprese individuali che danno in godimento i beni aziendali a soci o ai loro familiari, intendendo per familiari: coniugi, parenti entro il terzo grado e gli affini fino al secondo.

I soci o i familiari che utilizzano i beni aziendali per scopi personali hanno l’obbligo di effettuare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, solo se il corrispettivo pagato è inferiore rispetto al valore di mercato del bene. Quindi, è onere di chi riceve in godimento il bene effettuare tale comunicazione.

Secondo previsto all’articolo 9, comma 3 del TUIR, il valore di mercato è inteso come il prezzo mediamente praticato per i beni o i servizi della stessa specie o simili.

In caso di mancato o irregolare invio o compilazione della comunicazione, è prevista una sanzione che ammonta al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo pagato dal socio.

Il legislatore in tal modo vuole innanzitutto evitare l’utilizzo dell’impresa o della società come schermo per acquistare beni per fini privati dei soci o dei familiari dell’imprenditore, e inoltre, tramite la comunicazione, sarà possibile monitorare e ricostruire il reddito dei soci e dei familiari.

Nel caso in cui il corrispettivo pagato dal socio della società fosse inferiore al valore di mercato, il socio o il familiare dovrà tassare la differenza come reddito diverso, appartenente alla categoria dei redditi previsti dall’art.67 del TUIR. Tale reddito è dato dalla differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo pagato per l’utilizzo del bene stesso.

Per esempio, una società acquista un bene immobile. Tale immobile è concesso in locazione a un socio, che paga un canone di locazione di €100, inferiore rispetto al valore di mercato della locazione che, per esempio, è di €1000,00. In questo caso il socio è obbligato a inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate per dichiarare di ricevere in godimento il bene e di pagare un prezzo inferiore a quello di mercato. Inoltre, il socio, deve tassare i 900,00€ mensili (differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo pagato alla società), come reddito diverso. Naturalmente, sarà il reddito annuo ad essere assoggettato ad IRPEF.

Il comma 36-quaterdecies, dell’art.2 del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, dispone che i costi sostenuti per l’acquisto del bene, concesso in godimento ai soci o ai familiari, se il corrispettivo pagato è inferiore al valore di mercato, non possono essere portati in deduzione dal reddito imponibile, e non è possibile detrarre l’IVA. Tale comma è stato introdotto dalla legge di conversione 148/2011, infatti nel testo originario del decreto legge 138/2011 non era previsto.

L’Agenzia delle Entrate procederà a dei controlli di tutte le comunicazioni e le sarà molto semplice individuare chi sfrutta la società o l’impresa per l’acquisto di beni per usi personali, risalendo al reale titolare del bene del quale è formalmente intestataria l’impresa o la società, e sanzionando il socio o il familiare nel caso di irregolarità..

Ricordiamo, infine, che tali novità, come precisato dal decreto 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, entreranno in vigore dal prossimo periodo d’imposta, quindi prossimo dal 2012, quindi imprese avranno tempo fino al 31/12/2011 per eventualmente adeguare i canoni di utilizzo.

Palermo, lì 31/10/2011

 

Denia Carollo e Angelo Pisciotta.