Novità in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 Decreto- legge n.104/2020

Novità in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 Decreto- legge n.104/2020

Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, innova l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Il decreto prevede, infatti, importanti novità sia sul fronte dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO, che vengono rimodulati, sia sul fronte relativo all’ammissione alle citate misure di sostegno che, in taluni casi è collegata all’obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico delle aziende che vi ricorrono.

 

In particolare, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

 

Le complessive diciotto settimane dovranno essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e costituiscono la durata massima dei trattamenti di cassa integrazione che può essere richiesta con causale COVID -19.

 

Tale disposizione implica che i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n.104/2020.

 

Qualora i datori di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina, abbiano già chiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime nove settimane di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 dovrà tenere conto di tali periodi già autorizzati.

 

Inoltre, le aziende che non sono riuscite ad utilizzare tutte le diciotto settimane previste dalla precedente normativa, in virtù delle disposizioni contenute nel decreto- legge n.104/2020, non potranno più richiedere le settimane residue.

 

 

La procedura per richiedere tali periodi di cassa integrazione non è automatizzata e sarà necessario esperire nuovamente le fasi dell’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con i sindacati per le aziende fino a 5 dipendenti, mentre per le aziende con più di 5 dipendenti sarà necessario stipulare l’accordo sindacale.

 

Le richieste delle ulteriori settimane di trattamenti previste dal decreto-legge n. 104/2020 dovrà avvenire tramite l’invio di due domande distinte.

 

Il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica condizione, pertanto potrà essere richiesto da tutti i datori di lavoro. Il ricorso alle ulteriori nove settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti.

 

È necessario al tal fine operare un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, per determinare l’eventuale obbligo in capo all’azienda del versamento di un contributo addizionale.

 

Tale contributo non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subìto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e da coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

 

Nelle altre ipotesi il contributo addizionale sarà pari al:

 

  • 9% della retribuzione non erogata durante il periodo di integrazione, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;
  • 18% della retribuzione non erogata durante il periodo di integrazione se non vi è stata nessuna riduzione del fatturato.

 

Per richiedere l’ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale ordinaria o in deroga e di assegno ordinario, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

 

L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale dovuto dall’azienda. In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

 

Palermo, 2 settembre 2020

 

Avv. Dott. Angelo Pisciotta