La modifica introdotta dall'art. 24 del Dl n. 78 del 2010, impone all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza di effettuare controlli sistematici alle imprese che conseguono, per più di un periodo d'imposta, una perdita fiscale non generata da compensi erogati agli amministratori e ai soci.
Tale norma, esenta da controlli le imprese che provvedono a deliberare ed a versare integralmente, nel periodo in cui si consegue la perdita, un aumento di capitale sociale maggiore o uguale alla perdita fiscale esposta in dichiarazione, senza che si rilevi il dato di bilancio.
Infatti, il legislatore con il Dl 78 \ 2010 cerca di contrastare il fenomeno delle imprese apri e chiudi, ritenendo meno pericolose le società in cui i soci apportano nuovo capitale sociale necessario a coprire interamente la perdita fiscale.
Anche se la norma richiama solo i conferimenti in denaro effettuati in base agli art. 2342 e 2464 del codice civile, l'Agenzia delle Entrate estende il beneficio a ogni conferimento "fuori capitale" effettuato dai soci, compresi i versamenti a titolo di sovraprezzo, gli importi erogati dai soci senza obbligo di restituzione della società e la rinuncia di crediti vantati dai soci dalla società. Tale estensione fa rientrare nel beneficio anche gli imprenditori individuali, nella quale non esiste un vero capitale sociale.
Per evitare le verifiche da parte del fisco, è necessario che, la ricapitalizzazioni sia fatta con atto notarile. Inoltre, occorre che, l'importo dell'aumento di capitale sia anche versato nello stesso periodo in cui si consegue la perdita fiscale.
Non è chiaro se si tratta degli esercizi in cui la perdita si è generata o di quelli in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi da cui emerge la perdita, anche se, risulta preferibile quest'ultima interpretazione della norma, visto che, normalmente la ricapitalizzazione avviene, nell'esercizio successivo al conseguimento della perdita, dopo l'approvazione del bilancio e la presentazione del modello Unico.
Infine, è necessario che l'incremento di capitale sia a titolo oneroso: da un lato, evita gli aumenti di capitali solo nominali, utilizzando le riserve per aumentare il capitale sociale, e dall'altro, permette la ricapitalizzazione non in denaro, ma con apporti in natura (immobili, crediti, aziende).