L&#39aumento di capitale a copertura delle perdite evita alle imprese i controlli del fisco

L&#39aumento di capitale a copertura delle perdite evita alle imprese i controlli del fisco

La modifica introdotta dall&#39art. 24 del Dl n. 78 del 2010, impone all&#39Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza di effettuare controlli sistematici alle imprese che conseguono, per pi&#249 di un periodo d&#39imposta, una perdita fiscale non generata da compensi erogati agli amministratori e ai soci.

Tale norma, esenta da controlli le imprese che provvedono a deliberare ed a versare integralmente, nel periodo in cui si consegue la perdita, un aumento di capitale sociale maggiore o uguale alla perdita fiscale esposta in dichiarazione, senza che si rilevi il dato di bilancio.

Infatti, il legislatore con il Dl 78 &#92 2010 cerca di contrastare il fenomeno delle imprese apri e chiudi, ritenendo meno pericolose le societ&#224 in cui i soci apportano nuovo capitale sociale necessario a coprire interamente la perdita fiscale.

Anche se la norma richiama solo i conferimenti in denaro effettuati in base agli art. 2342 e 2464 del codice civile, l&#39Agenzia delle Entrate estende il beneficio a ogni conferimento &#34fuori capitale&#34 effettuato dai soci, compresi i versamenti a titolo di sovraprezzo, gli importi erogati dai soci senza obbligo di restituzione della societ&#224 e la rinuncia di crediti vantati dai soci dalla societ&#224. Tale estensione fa rientrare nel beneficio anche gli imprenditori individuali, nella quale non esiste un vero capitale sociale.

Per evitare le verifiche da parte del fisco, &#232 necessario che, la ricapitalizzazioni sia fatta con atto notarile. Inoltre, occorre che, l&#39importo dell&#39aumento di capitale sia anche versato nello stesso periodo in cui si consegue la perdita fiscale.

Non &#232 chiaro se si tratta degli esercizi in cui la perdita si &#232 generata o di quelli in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi da cui emerge la perdita, anche se, risulta preferibile quest&#39ultima interpretazione della norma, visto che, normalmente la ricapitalizzazione avviene, nell&#39esercizio successivo al conseguimento della perdita, dopo l&#39approvazione del bilancio e la presentazione del modello Unico.

Infine, &#232 necessario che l&#39incremento di capitale sia a titolo oneroso: da un lato, evita gli aumenti di capitali solo nominali, utilizzando le riserve per aumentare il capitale sociale, e dall&#39altro, permette la ricapitalizzazione non in denaro, ma con apporti in natura &#40immobili, crediti, aziende&#41.