Il presupposto dell’IRAP è il valore aggiunto prodotto da una attività autonomamente organizzata.
In proposito, secondo la Suprema Corte, a differenza di quanto avviene per le attività d’impresa, l’elemento organizzativo non è connaturato nell’attività di lavoro autonomo.
Pertanto, lo svolgimento di una attività professionale per la quale venga accertata l’assenza di elementi di organizzazione non costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta. Questo principio è stato previsto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.156 del 21 maggio 2001.
Purtroppo, sebbene nelle condizioni sopra evidenziate, non è possibile non pagare l’IRAP, ma è necessario presentare istanza di rimborso presso l’Agenzia delle Entrate competente.
L’Agenzia delle Entrate potrebbe negare il diritto al rimborso oppure potrebbe non rispondere affatto. A questo punto, per ottenere la restituzione dell’IRAP pagata, bisogna instaurare un contenzioso tributario con l’Amministrazione Finanziaria.
Si tenga conto del fatto, che visto che il costo del personale e gli interessi passivi sono indeducibili ai fini IRAP, un professionista con un reddito lordo di ? 30.000 e con spese del personale magari per l’unica segretaria pari a ? 20.000, paga oltre ? 2000 di IRAP all’anno.