Introdotta l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero

Introdotta l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero

L’art. 19 comma 18 del Dl (salva Italia) ha introdotto l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute, dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato, all’estero. I soggetti interessati sono esclusivamente le persone fisiche residenti in Italia, a prescindere dalla cittadinanza.

Le attività estere di natura finanziaria sono tutte quelle attività da cui derivano redditi di capitali o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, come ad esempio gli interessi su obbligazioni estere, su conti correnti e depositi esteri, su beni che si trovano all’estero, proventi derivanti da partecipazioni a fondi comuni UE di diritto estero non collocati in Italia.

Il nuovo decreto prevede, per le attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche, un’imposta pari all’ 1 per mille per gli anni 2011 e 2012 e dell’ 1,5 per 1000 a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. 

L’imposta va applicata alle attività finanziarie detenute all’estero per le quali non si applica l’imposta di bollo su titoli strumenti e prodotti finanziari, previsti dall’art 13 Dpr 642/72. Infatti, gli investimenti finanziari in Italia di residenti subiscono l’imposta di bollo, mentre, quelli detenuti all’estero sono tassati con la nuova patrimoniale in modo  da non subire nessuna discriminazione.

L’ambito di applicazione della patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero è più ampio rispetto a quello dell’imposta di bollo. Infatti, riguarda le attività finanziarie e non solo gli strumenti e prodotti finanziari.

Per l’applicazione della patrimoniale, ciò che è rilevante è la detenzione all’estero delle attività finanziarie; non è, invece, rilevante che l’emittente o la controparte siano residenti o meno o che l’emissione di titoli pubblici ed equiparati si avvenuta all’estero. Pertanto, la detenzione all’estero si verifica quando la persona fisica custodisce o ha depositato l’attività finanziaria presso un intermediario non residente o mediante intestazione a fiduciaria non residente o in una cassetta di sicurezza o nella propria abitazione.

Diversamente non rientrano nel campo d’applicazione della nuova patrimoniale le attività finanziarie affidate in custodia a intermediari residenti in Italia, a prescindere dal luogo in cui questi le abbiano depositate. In questo caso, dovrebbe applicarsi l’imposta di  bollo e non la nuova patrimoniale. Le attività regolarizzate in occasione dello scudo fiscale sono da considerarsi detenute all’estero, quindi, soggette all’imposta patrimoniale.

L’imposta è dovuta proporzionalmente all’aliquota e al periodo di detenzione e il valore imponibile è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività  finanziarie o, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. 

Palermo, 05 gennaio 2012

 Nicola Indelicato e Angelo Pisciotta