Finte co.co.co.

Finte co.co.co.

Il Ministero del Lavoro, in attuazione del protocollo sul Welfare del 23 luglio, nel quale il governo ha assunto l’impegno a contrastare l’elusione della normativa in materia di lavoro subordinato, “con particolare attenzione al fenomeno delle collaborazioni”, sta preparando una circolare, che sarà emanata a gennaio, che conterrà le istruzioni per assicurare uniformità di valutazione nelle verifiche della “genuinità” dei rapporti di co.co.pro.

Secondo le prime anticipazioni, lo svolgimento di operazioni predeterminate, elementari e ripetitive è considerato un indice di non autenticità del rapporto di collaborazione.

È bene precisare che l’unico elemento che distingue le co.co.co (o co.co.pro) da un contratto di lavoro dipendente rimane la subordinazione, intesa quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.

Il Ministero, con la circolare che sarà emanata, propone degli indicatori per valutare l’autenticità del contratto di collaborazione. In particolare, sostiene il Ministero, sono elementi tipici del lavoratore subordinato, la presenza di una retribuzione legata alle ore effettivamente svolte e non legata al progetto, il fatto che il lavoratore sia soggetto a vincoli di orario, la percentuale di collaboratori sul totale dei dipendenti (sostiene il Ministero che non possono essere la totalità della forza lavoro) e i tempi di proroga dei contratti che devono essere legati al progetto.

La circolare contiene anche l’elenco, non esaustivo peraltro, di alcune attività, che sulla base dell’esperienza ispettiva del Ministero, non possono essere ricondotte ad un progetto e che di fatto nascondono un rapporto di lavoro dipendente. Tra le attività individuate dal Ministero rientrano i braccianti agricoli, il muratore, il barista, il facchino, il terminalista di computer, gli addetti alle vendite, ecc.

Una volta che gli ispettori avranno individuato delle collaborazioni che nascondono contratti di lavoro dipendente, procederanno al recupero dei contributi omessi oltre, ovviamente, a sanzioni e interessi.

Queste sono le linee guida del Ministero agli ispettori, i quali non potranno non tenere conto delle effettive modalità di svolgimento del contratto e della volontà delle parti che emergerà in fase ispettiva.