La Corte di Cassazione con le tre sentenze ( n. 21122, 21123 e 21124) depositate il 13 ottobre 2010, in relazione all'assoggettabilità dell'Irap a un artigiano, a un tassista e a un coltivatore diretto, ha confermato la non assoggettabilità all'Irap anche per i piccoli imprenditori, se l'attività non presenta autonoma organizzazione.
Infatti, la Cassazione ricorda che lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo o d'impresa da sola non è un fattore essenziale per l'applicabilità del tributo regionale ma, come confermato anche per le attività ausiliarie indicate dall'art. 2195 de Codice Civile (Agenti di Commercio e Promotori Finanziari), è necessario che queste attività vengano svolte con autonoma organizzazione.
Pertanto, questo principio deve essere applicato anche a quelle attività che vengono inquadrate tra quelle dei piccoli imprenditori, in base all'art. 2093 del Codice Civile, secondo il quale risultano tali i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.
Le sentenze, ripetono quello che era stato affermato per i lavoratori autonomi e per gli ausiliari del commercio e cioè che l'autonoma organizzazione si ha quando il contribuente risulta il responsabile dell'organizzazione e che nell'attività vengono impiegati beni strumentali oltre il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività d'impresa ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Quindi, le tre sentenze affermano che, l'attività del piccolo imprenditore deve ritenersi esclusa dall'assoggettamento all'Irap quando si tratta di un'attività non autonomamente organizzata, requisito che deve essere rilevato dai giudici di merito.
La soluzione prudenziale, per i piccoli imprenditori che fino ad oggi hanno versato l'Irap, suggerita dallo studio scrivente, consiste nel continuare ad effettuare in modo regolare i versamenti, e successivamente presentare l'istanza di rimborso da inviare all'Agenzia delle Entrate competente allegando il modello F24 con i quali è stata versata l'imposta di cui si chiede il rimborso e dichiarando, con una documentazione sintetica, l'inesistenza della autonoma organizzazione.
Infine, in considerazione del fatto che, l'onere della prova dell'assenza dell'autonoma organizzazione è a carico del contribuente e che l'Agenzia delle Entrate su semplice richiesta del contribuente difficilmente rimborsa l'imposta pagata, quasi certamente bisognerà avviare un contenzioso avverso l'Agenzia delle Entrate.