Esenzione Irap anche per i piccoli imprenditori che svolgono l&#39attivit&#224 senza autonoma organizzazione

Esenzione Irap anche per i piccoli imprenditori che svolgono l&#39attivit&#224 senza autonoma organizzazione

La Corte di Cassazione con le tre sentenze &#40 n. 21122, 21123 e 21124&#41 depositate il 13 ottobre 2010, in relazione all&#39assoggettabilit&#224 dell&#39Irap a un artigiano, a un tassista e a un coltivatore diretto, ha confermato la non assoggettabilit&#224 all&#39Irap anche per i piccoli imprenditori, se l&#39attivit&#224 non presenta autonoma organizzazione.

Infatti, la Cassazione ricorda che lo svolgimento di un&#39attivit&#224 di lavoro autonomo o d&#39impresa da sola non &#232 un fattore essenziale per l&#39applicabilit&#224 del tributo regionale ma, come confermato anche per le attivit&#224 ausiliarie indicate dall&#39art. 2195 de Codice Civile &#40Agenti di Commercio e Promotori Finanziari&#41, &#232 necessario che queste attivit&#224 vengano svolte con autonoma organizzazione.

Pertanto, questo principio deve essere applicato anche a quelle attivit&#224 che vengono inquadrate tra quelle dei piccoli imprenditori, in base all&#39art. 2093 del Codice Civile, secondo il quale risultano tali i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un&#39attivit&#224 professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.

Le sentenze, ripetono quello che era stato affermato per i lavoratori autonomi e per gli ausiliari del commercio e cio&#232 che l&#39autonoma organizzazione si ha quando il contribuente risulta il responsabile dell&#39organizzazione e che nell&#39attivit&#224 vengono impiegati beni strumentali oltre il minimo indispensabile per l&#39esercizio dell&#39attivit&#224 d&#39impresa ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Quindi, le tre sentenze affermano che, l&#39attivit&#224 del piccolo imprenditore deve ritenersi esclusa dall&#39assoggettamento all&#39Irap quando si tratta di un&#39attivit&#224 non autonomamente organizzata, requisito che deve essere rilevato dai giudici di merito.

La soluzione prudenziale, per i piccoli imprenditori che fino ad oggi hanno versato l&#39Irap, suggerita dallo studio scrivente, consiste nel continuare ad effettuare in modo regolare i versamenti, e successivamente presentare l&#39istanza di rimborso da inviare all&#39Agenzia delle Entrate competente allegando il modello F24 con i quali &#232 stata versata l&#39imposta di cui si chiede il rimborso e dichiarando, con una documentazione sintetica, l&#39inesistenza della autonoma organizzazione.

Infine, in considerazione del fatto che, l&#39onere della prova dell&#39assenza dell&#39autonoma organizzazione &#232 a carico del contribuente e che l&#39Agenzia delle Entrate su semplice richiesta del contribuente difficilmente rimborsa l&#39imposta pagata, quasi certamente bisogner&#224 avviare un contenzioso avverso l&#39Agenzia delle Entrate.