Deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA per la autovetture

Deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA per la autovetture

Continua la disamina delle ultime novità intervenute negli ultimi tempi, in particolare di seguito viene esaminata la deducibilità del costo di acquisto e di manutenzione delle autovetture e la detraibilità IVA:

Dal 14/09/2006 l?iva versata per l?acquisto e manutenzione di autovetture utilizzate nell?esercizio di attività di impresa o professionale è detraibile al 50% (in precedenza era del 15%);
La percentuale di detraibilità di cui al punto precedente è stata aumentata a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia Europea, e dispiega i propri effetti con decorrenza dall?anno 2003;
Per poter recuperare l?iva non detratta nel periodo 01/01/2003-13/09/2006, bisognerà presentare apposita istanza dopo il 15/12/2006;
Per bilanciare gli effetti negativi per le casse dello Stato, il Governo ha diminuito la percentuale di costo deducibile nella determinazione del reddito d?impresa o di lavoro autonomo;
Per le attività d?impresa, la percentuale di deducibilita del costo di acquisto e per le spese di manutenzione è portata a zero. Quindi le imprese che acquistano una autovettura non possono considerarla neanche in una piccola percentuale come costo inerente e quindi deducibile. Questo non vale per l?acquisto di autocarri o per acquisti di autovetture da parte di tassisti, o altri imprenditori per i quali l?uso dell?autovettura è assolutamente indispensabile;
Per i lavoratori autonomi, esercenti arti e professioni, la percentuale di deducibilità del costo di acquisto e per le spese di manutenzione è stata diminuita e portata al 25% con decorrenza 01/01/2006;
Per gli agenti e rappresentanti, la percentuale di deducibilità del costo di acquisto e per le spese di manutenzione è pari all?80%.
In tutti i casi, le percentuali di deducibilità del costo devono essere applicate al costo massimo di ?_18.075,99. Nel caso di acquisti di autovetture di valore superiore, la percentuale di deducibilità sarà comunque calcolata sul limite;