Decreto sicurezza

Decreto sicurezza

A seguito dei numerosi incidenti sul lavoro che si sono susseguiti negli ultimi mesi in diverse regioni italiane, si sono rese urgenti una serie di provvedimenti per limitarne il rischio e per rendere sempre pi&#249 sicuri i luoghi in cui i lavoratori svolgono la propria attivit&#224 lavorativa.

Nella seduta del 06/03/2008 il Governo, infatti, ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 123/2007, che introduce nuove disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tale provvedimento, seppur trattasi di una rivisitazione del D.Lgs. 626/94, si prefigge l&#39obiettivo di estendere le norme sulla sicurezza a tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale, di promuovere iniziative di formazione ed informazione e l&#39inasprimento del sistema sanzionatorio.

Aumentano dunque tutti gli adempimenti e le misure da porre in essere a cura del datore di lavoro.

Al fine di sintetizzare gli obblighi posti a carico dei datori di lavoro si elencano di seguito i pi&#249 importanti:

&#62 la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza attraverso la redazione di un apposito documento dove dovranno essere indicate le misure di prevenzione e di protezione che verranno adottate dall&#39azienda per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

&#62 la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell&#39azienda nonch&#232 l&#39influenza dei fattori dell&#39ambiente e dell&#39organizzazione del lavoro;

&#62 l&#39eliminazione dei rischi e, ove ci&#242 non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

&#62 il rispetto dei principi ergonomici nell&#39organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

&#62 la riduzione dei rischi alla fonte fornendo ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuali che variano naturalmente a secondo dell&#39attivit&#224 svolta sia dall&#39azienda che dal lavoratore;

&#62 la sostituzione di ci&#242 che &#232 pericoloso con ci&#242 che non lo &#232, o &#232 meno pericoloso;

&#62 la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

&#62 l&#39utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

&#62 la priorit&#224 delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

&#62 il controllo sanitario dei lavoratori, attraverso la nomina del medico competente;

&#62 l&#39allontanamento del lavoratore dall&#39esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l&#39adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

&#62 informazione e formazione adeguate per i lavoratori attraverso una persona esperta che esegua dei corsi all&#39interno del luogo di lavoro;

&#62 informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti attraverso una persona esperta all&#39interno del luogo di lavoro;

&#62 informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza attraverso una persona esperta all&#39interno del luogo di lavoro;

&#62 istruzioni adeguate ai lavoratori;

&#62 la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

&#62 la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

&#62 la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l&#39adozione di codici di condotta e di buone prassi;

&#62 misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

&#62 uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

&#62 regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformit&#224 alla indicazione dei fabbricanti per la salute e la sicurezza;

In considerazione del fatto che la violazione di ogni singola prescrizione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori prevede oltre che sanzioni amministrative anche sanzioni di tipo penale, si invitano tutti coloro che sono investiti da tali incombenze a prendere gli adeguati provvedimenti anche consultando un tecnico esperto del settore.

Come sempre resto a disposizione di quanti volessero maggiori informazioni sull&#39argomento, e colgo l&#39occasione per porgerVi i miei pi&#249 distinti saluti.

Angelo Pisciotta

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