Dal 6 agosto 2021 il Green Pass sarà obbligatorio per partecipare a particolari attività e fruire di determinati servizi

Dal 6 agosto 2021 il Green Pass sarà obbligatorio per partecipare a particolari attività e fruire di determinati servizi

Il D.L. del 23 luglio 2021 n.105 recante ‘’Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19 introduce le modalità di utilizzo del Green Pass, obbligatorio a partire dal 6 agosto 2021 per partecipare a particolari attività e fruire di determinati servizi,

 

In particolare, il Green Pass è obbligatorio per:

 

  • soggetti con più di 12 anni di età;
  • soggetti non affetti da patologie che li esonerano su idonea e specifica certificazione medica.

 

La verifica positiva del possesso del Green Pass consente la partecipazione a manifestazioni e all’accesso a luoghi più a rischio di affollamento o di contagio. In particolare, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n. 105/2021, il Green Pass è richiesto  poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

 

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso. In zona bianca si dovrà presentare il Green pass se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie e sedersi al tavolo. Invece, non sarà necessario il Green pass per i servizi di ristorazione all’aperto, nonché per le consumazioni al bancone;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi che si svolgono in un luogo al chiuso. Nei luoghi all’aperto si dovranno in ogni caso valutare la capienza degli spazi e garantire il distanziamento di almeno un metro ai tavoli tra i non conviventi.
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • strutture sanitarie e RSA;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

 

In virtù di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. n.105/2021 restano esclusi dall’obbligo di richiedere il certificato verde COVID 19 gli alberghi, centri commerciali, parrucchieri, estetisti, negozi vari, gli uffici pubblici e i luoghi di culto.

 

Inoltre, sembrerebbe che il certificato verde non sia necessario per gli avventori dei ristoranti all’aperto nel caso in cui si rechino all’interno dei locali al chiuso per utilizzare i servizi igienici.

 

In tali luoghi dovranno comunque essere garantite le misure per limitare il rischio di affollamento e/o di contagio

 

Il Green Pass viene rilasciato in occasione dell’effettuazione del vaccino, ovvero dopo la guarigione dal virus Sars – CoV-2, ovvero a fronte di test molecolare o antigenico negativo, ed hanno una validità diversa.

 

In particolare, il certificato per vaccinazione è valido a partire dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose e fino alla data della seconda dose. Successivamente, alla somministrazione della seconda dose, sarà valido per una durata pari a nove mesi.

 

Invece, il Certificato di avvenuta guarigione dal virus Sars – CoV-2 è valido per sei mesi dalla fine dell’isolamento,

 

Inoltre, per quel che riguarda il certificato per test antigenico o molecolare con esito negativo, esso è valido per 48 ore dall’effettuazione del tampone.

 

Le attività di verifica previste dal D.L. n.105/2021 possono essere svolte dai:

 

  • pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
  • i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché’ i loro delegati (collaboratori e dipendenti)
  • il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché’ i loro delegati;
  • i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché’ i loro delegati;
  • i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché’ i loro delegati.

 

I soggetti eventualmente delegati (ad es. i dipendenti) devono essere incaricati tramite atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

 

La mancata attività di verifica comporta una sanzione pecuniaria di importo di euro 400,00 sino ad euro 1.000,00, sia a carico dell’esercente sia a carico dell’utente.

 

Inoltre, qualora l’infrazione si ripeta per numero di tre volte e in tre giornate differenti, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la possibilità di chiusura del locale per un periodo da 1 giorno sino a 10 giorni.

 

In particolare, la verifica del possesso del Green Pass dovrà essere effettuata prima del verificarsi dell’evento o dell’accesso a luoghi riservato ai soggetti in possesso della certificazione verde, e avverrà mediante lettura del QR-code, attraverso l’applicazione “Verifica C19” scaricabile sui dispositivi (smartphone, tablet, ect.) da Apple Store e Google Play.

Tale applicazione non necessità di connessione internet e potrà essere scaricata su qualsiasi dispositivo elettronico dedicato all’ingresso nel locale.

 

Essa consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione verde e di conoscere le generalità dell’intestatario.

 

Se il certificato è valido, il verificatore vedrà un segno grafico c.d. semaforo verde sul dispositivo mobile e i dati anagrafici del soggetto.

 

L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.

 

Infine, sebbene non vi sia alcun obbligo vaccinale per i dipendenti, in linea con la giurisprudenza che ha sino ad oggi affrontato tali fattispecie, si ritiene che il datore di lavoro possa sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che non vuole vaccinarsi contro il Covid-19.

 

Il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

 

Inoltre, il rifiuto a vaccinarsi non può dar luogo a sanzioni disciplinari, può comportare però conseguenze sul piano della valutazione oggettiva dell’idoneità alla mansione.

 

Il diritto alla libertà di autodeterminazione deve essere bilanciato con altri diritti di rilievo costituzionale come la salute dei clienti, degli altri dipendenti e il principio di libera iniziativa economica fissato dall’articolo 41 della Costituzione.

 

Palermo 05 agosto 2021                                                                     Avv. Dott. Angelo Pisciotta