Dal 12 giugno 2024 al via le agevolazioni per la ZES unica

Dal 12 giugno 2024 al via le agevolazioni per la ZES unica

Dal 1° gennaio 2024, la nuova ZES (Zona Economica Speciale) unica per il Mezzogiorno sostituisce le 8 Zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno.

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle Entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

L’ordine cronologico della presentazione non sarà rilevante per la prenotazione dei fondi. Laddove le domande dovessero superare i fondi a disposizione, sarà applicato un criterio di riparto tra tutti gli aventi diritto, con riduzione del beneficio. Entro il 22 luglio l’Agenzia delle Entrate comunicherà la percentuale del credito spettante.

Sono agevolabili gli investimenti, il cui costo complessivo non sia inferiore a 200.000 euro, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle zone assistite, nonché nell’acquisto di terreni e nell’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura il progetto di investimento minimo agevolabile è ridotto a 50.000 euro.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Il codice di attività determina l’ammissibilità dell’impresa e richiede di mantenere l’attività per almeno cinque anni.

Nelle grandi iniziative, le PMI ottengono lo stesso contributo delle grandi imprese, con il leasing ammissibile al netto delle spese di manutenzione e con l’obbligo di esercitare il riscatto.

Queste sono alcune delle peculiarità previste nel decreto del 17 maggio 2024, che riguarda le “Modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del beneficio e dei relativi controlli”.

Nel frattempo, la Struttura di missione “Zes unica” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito sul proprio sito web che l’accesso al regime semplificato dell’autorizzazione unica, non costituisce un presupposto necessario per beneficiare del credito d’imposta.

Vincolo di cinque anni mobile
Le imprese che ricevono benefici devono mantenere l’attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento. Se il termine non viene rispettato, il credito d’imposta viene revocato.

La revoca si verifica anche se i beni oggetto dell’agevolazione non vengono utilizzati entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisizione o all’ultimazione; in questo caso, il credito d’imposta viene rideterminato escludendo i beni non utilizzati dagli investimenti agevolati.

La stessa rideterminazione si applica se, entro il quinto periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione, i beni vengono dismessi, ceduti a terzi, destinati a scopi diversi dall’attività dell’impresa o allocati in strutture produttive diverse da quelle che hanno ottenuto l’agevolazione.

Leasing al netto della manutenzione
Gli investimenti effettuati tramite leasing sono ammissibili e per calcolare il credito d’imposta che spetta al beneficiario, è necessario considerare il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Anche nel caso di beni acquisiti tramite leasing finanziario, la rideterminazione del credito d’imposta si applica anche se l’impresa non decide di acquistare il bene.

Settori e imprese interessati
Possono accedere all’agevolazione in argomento tutti i soggetti, sia costituiti sotto forma di società di capitali, società di persone e sia le ditte individuali di tutti i settori, tranne le imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti), delle infrastrutture relative, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo che, quindi, non potranno accedere al credito d’imposta.

Per determinare se un’azienda è esclusa in base al settore di appartenenza, l’Agenzia delle Entrate si baserà sul codice attività, incluso nella tabella Ateco 2024, indicato nel modulo di comunicazione per richiedere il credito d’imposta, che si riferisce alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta.

Le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e le imprese in difficoltà, come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014, non potranno usufruire del beneficio.

Le percentuali di aiuto con attenzione ai grandi progetti
Il credito d’imposta per le grandi imprese si determina al 40% dei costi sostenuti per gli investimenti ammissibili nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e al 30% per gli investimenti ammissibili nelle regioni Basilicata, Molise e Sardegna.

Nelle zone assistite dell’Abruzzo, il credito d’imposta è del 15% per gli investimenti ammissibili, come specificato nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per i progetti con costi inferiori a 50 milioni di euro, i massimali aumentano del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.

I vincoli per le grandi imprese
Le imprese situate nelle aree del Mezzogiorno possono ricevere aiuti per investimenti iniziali, indipendentemente dalle dimensioni del beneficiario.

Per quanto riguarda le zone 107, paragrafo 3, lettera c), gli aiuti alle grandi imprese sono concessi solo per investimenti iniziali per nuove attività economiche nella zona interessata. Per quanto riguarda gli aiuti alle grandi imprese per una modifica sostanziale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.

Per gli aiuti destinati alla diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi riutilizzati registrati nell’esercizio finanziario precedente all’avvio dei lavori.

17 giugno 2024

Avv. Dott. Angelo Pisciotta