Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

È previsto un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, per il periodo 2015-2020, le cui modalità operative e la cui decorrenza sono definite nell’ambito del programma operativo di riferimento (art. 3, D.L. n. 145/2013; D.M. 27 maggio 2015).

 

Soggetti interessati

Possono fruire del credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

 

Attività di R&S ammissibili

a) Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;

d) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

e) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

 

Spese ammissibili

a) Sino al 2016, spese per personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all’allegato 1 alla Legge n. 190/2014;

b) dal 2017, spese per personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui sopra;

c) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento fiscale, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’IVA;

d) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative (art. 25, D.L. n. 179/2012);

e) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

 

Sviluppo software

Affinché un progetto per lo sviluppo di un software venga classificato come R&S (e quindi agevolato), la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. Pertanto, un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come R&S se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza. Invece, l’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento (circolare Ministero dello Sviluppo Economico 9 febbraio 2018, n. 59990).

 

Misura

Il credito d’imposta è attribuito nella misura del 50% (25% sino al 2016) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro.

 

Utilizzo

Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi e le spese generali (artt. 61 e 109, c. 5, D.P.R. n. 917/1986) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili.

Il codice tributo da utilizzare è 6857 (ris. 25 novembre 2015, n. 97/E).

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di compensazione di 250.000 euro e 700.000 euro (art. 1, c. 53, Legge n. 244/2007 e art. 34, Legge n. 388/2000)

 

Controlli e recupero

Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti quali attivi nell’apposito registro.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili, per un importo pari al 100% di quanto sostenuto, entro il limite massimo di 5.000 euro.

Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi di cui sopra.

Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 10.329 euro (art. 64 c.p.c.).

 

Dott. Angelo Pisciotta