circolare 8 – novità sulle modalità di ricorso agevolato allo smart working.

circolare 8 – novità sulle modalità di ricorso agevolato allo smart working.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha adottato alcune misure restrittive e urgenti.

 

Il DPCM dell’8 marzo 2020, confermato dal DPCM del 9 marzo 2020, prevede infatti, come prima misura per contrastare e contenere la diffusione del coronavirus, di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.

 

Alla luce di tale finalità, il Governo ha esteso a tutto il territorio nazionale le agevolazioni per l’attivazione dello smart working, strumento prioritario da utilizzare nella gestione dell’emergenza, nell’ottica di minimizzare gli spostamenti e quindi le presenze sul luogo di lavoro, rivelandosi in alcuni casi una soluzione pressoché obbligata.

 

Lo smart working (o lavoro agile) è infatti, una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall’assenza di vincoli orari o spaziali, svolta mediante l’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come, ad esempio, pc portatili, tablet e smartphone).

 

Inoltre, gli smart worker hanno diritto ad un trattamento- economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono l’attività esclusivamente all’interno dell’azienda.

 

La nuova previsione dispone che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro per la durata dello stato d’emergenza, a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza dell’accordo individuale previsto dalla legge 81/2017 che regola lo smart working.

 

Per tutti coloro che vorranno attivare la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro in smart working, il Ministero del Lavoro ha reso accessibile una procedura emergenziale semplificata che consente di comunicare con modalità massiva e non per singolo dipendente, come ordinariamente avviene per il deposito dei contratti di lavoro agile. La procedura semplificata richiede infatti l’indicazione dei soli dati anagrafici dell’azienda, per lo più precompilati dalla procedura informativa dopo che l’utente inserisce il codice fiscale della società.

 

Il ricorso allo smart working resta vincolato all’obbligo di trasmettere al lavoratore l’informativa ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro indicata all’articolo 22 della legge 81/2017.

 

A tale proposito, il decreto autorizza espressamente l’assolvimento dell’obbligo in materia di sicurezza sul lavoro in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

 

Lo studio resta a Vostra disposizione pe ogni eventuale dubbio e/o chiarimento nonché per la gestione di tutti gli adempimenti necessari ai fini dell’attivazione di tale servizio.

 

Palermo, 10 marzo 2020                                                       Avv. Dott. Angelo Pisciotta