Assicurazione INAIL

Assicurazione INAIL

E’ ormai prossima la scadenza, come ogni anno, dell’autoliquidazione del premio INAIL relativa agli anni 2011/2012.

Entro il 16/02/2012, infatti, tutti i soggetti obbligati all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono tenuti al calcolo della regolazione del premio relativo all’anno 2011, alla quantificazione della rata premio da anticipare per l’anno in corso (2012) nonché al relativo versamento.

Com’è noto, i soggetti tenuti al versamento potranno optare per il pagamento in un’unica soluzione (16/02/2012) oppure per la rateizzazione in 4 rate (16/02/2012 – 16/05/2012 – 16/08/2012 – 16/11/2012) con l’aggravio degli interessi di dilazione.

I soggetti da assicurare, così come previsto dal D.P.R. 1124/65, sono:

  • personale dipendente;
  • gli artigiani, anche se non iscritti all’albo delle imprese artigiane, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
  • il coniuge, i figli e gli altri parenti e affini del datore di lavoro che prestano opera manuale;
  • i lavoratori in aspettativa non retribuita, chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali;
  • i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, che prestano opera manuale a prescindere dal fatto che l’attività sia prestata in forma subordinata o meno oppure soci addetti ad attività non manuale di sovrintendenza al lavoro di altri laddove si configuri un rapporto di lavoro subordinato;
  • gli apprendisti;
  • gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati;
  • i viaggiatori e piazzisti che, per l’espletamento delle proprie mansioni, si avvalgono non occasionalmente di veicoli a motore da essi personalmente condotti;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori appartenenti alla categoria impiegatizia che svolgono attività manuale anche se non continuativamente e non prevalentemente, purché sistematica e abituale;
  • gli associati in partecipazione;
  • i professionisti associati se svolgono la loro attività in posizione di “dipendenza funzionale” all’associazione;
  • vigili urbani addetti, a piedi, alla sorveglianza della viabilità stradale;
  • personale agricolo;
  • sportivi professionisti dipendenti;

Alla luce dell’elenco sopra evidenziato, è opportuno soffermarsi su alcuni soggetti che, talvolta, nell’ambito della gestione societaria, non vengono considerati come soggetti obbligati all’assicurazione, ossia i soci delle società che prestano la propria prestazione lavorativa in favore delle stesse.

Tali soggetti infatti, sebbene non sempre legati da un rapporto di dipendenza con la società, per il solo fatto di porre a disposizione le proprie energie lavorative sono esposti agli stessi rischi ai quali sarebbero esposti i dipendenti. Naturalmente, il rischio dipende dal tipo di attività esercitata dagli stessi.

Quindi, anche i soci delle società rientrano tra i soggetti obbligati all’assicurazione INAIL. A differenza del personale dipendente, il premio a copertura del rischio non viene quantificato sulla scorta delle retribuzioni erogate, ma sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dall’INAIL.

Naturalmente, la mancata assicurazione dei soggetti obbligati comporta delle sanzioni per il trasgressore.

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Palermo, 23 gennaio 2012                

Mary Saitta  e Angelo Pisciotta