Anche le liti fiscali pendenti al 31/12/2011 possono godere della definizione agevolata

Anche le liti fiscali pendenti al 31/12/2011 possono godere della definizione agevolata

Il decreto legge 98/2011 prevedeva la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti, alla data del 1 maggio 2011, avverso l’Agenzia delle Entrate e d’importo inferiore al 20.000€. Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe è stato stabilito che è possibile definire, con  modalità agevolata, le controversie pendenti fino al 31 dicembre 2011.

Sono definibili le controversie originate da avvisi di accertamento, provvedimento d’irrogazione delle sanzioni e ogni atto per il quale, al 31 dicembre 2011, è stata presentata impugnazione a mezzo ricorso. Quindi, sono esclusi dalla sanatoria gli atti impositivi per cui non è stato ancora presentato il ricorso al 31 dicembre 2011.

Sono oggetto delle agevolazioni le controversie per le quali risulta come controparte l’Agenzia delle Entrate, e che sono pendenti presso le commissioni tributarie (provinciali o regionali) o in Cassazione.

Non rientrano, invece, nella sanatoria il rifiuto espresso o tacito alla restituzione del tributo, il diniego o la revoca delle agevolazioni, gli avvisi di liquidazioni e i ruoli riguardanti gli omessi versamenti dei tributi.

Per la definizione della lite è previsto il versamento una parte delle imposte richieste dall’amministrazione finanziaria, senza considerare interessi e sanzioni. Se il totale delle imposte richieste è inferiore a € 2.000,00, la somma da versare sarà pari a € 150,00. Se, invece, le imposte richieste sono superiori a 2.000,00€ ma inferiori a 20.000,00€, la somma da versare è: il 10% dell’imposta richiesta se l’ultima sentenza è favorevole al contribuente; il 30% dell’imposta richiesta se non vi è stata ancora alcuna sentenza di primo grado; e il 50% dell’imposta richiesta se nell’ultima sentenza la parte soccombente è il contribuente. Se la somma richiesta è composta solo da sanzioni il totale su cui calcolare l’importo da versare è dato dall’importo delle sanzioni stesse.

Il termine per il versamento delle somme dovute per la definizione delle liti pendenti, che prima era previsto per il 30 novembre 2011, è stato prorogato. Infatti, l’importo per la definizione della lite deve essere versato, tramite il modello di pagamento F24, non oltre il 2 aprile p.v., utilizzando il tributo “8082”, e non è possibile effettuare compensazioni.

Il 2 aprile è anche il termine entro il quale, oltre al pagamento, sarà necessario presentare, telematicamente, la domanda di definizione della lite. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è a disposizione un software di compilazione, molto semplice, nel quale vanno riportati i dati anagrafici del contribuente, e i dati e della lite fiscale oggetto di definizione.

La presentazione del modello e il versamento dell’imposta pagata, tramite modello F24, provocheranno una sospensione della lite. Di conseguenza saranno sospesi anche i termini per la presentazione di ricorsi, appelli, controdeduzioni e ricorsi per Cassazione.

Per gli altri adempimenti rimane tutto immutato. Entro in 15 luglio 2012 gli uffici dell’Agenzia delle Entrate trasmetteranno alle Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali), ai Tribunali, alle Corti D’appello e alla Cassazione, l’elenco delle liti per le quali è stata presentata l’istanza di definizione. Infine, entro il 30 settembre 2012 l’amministrazione finanziaria presenterà ai giudici un elenco delle sanatorie valide, la stessa amministrazione finanziaria darà comunicazione ai contribuenti nel caso in cui la domanda di definizione non trovi accoglimento.

Ricordo, infine, che i documenti della lite, sia la domanda sia il versamento, devono essere conservati almeno fino al termine di prescrizione delle imposte richieste.

Palermo, 14/02/2012

Angelo Pisciotta