Al via la regolarizzazione dei lavoratori stranieri senza sanzioni

Al via la regolarizzazione dei lavoratori stranieri senza sanzioni

Con l’art. 5 del decreto legislativo n.109/2012 è stata introdotta una nuova sanatoria per l’anno 2012, che consente a tutti i datori di lavoro, che occupano irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori stranieri, di sanare i rapporti di lavoro irregolari attraverso la presentazione di una domanda allo sportello unico per l’immigrazione.

Tale procedura resterà in atto fino alla data del 15 ottobre 2012, al fine di consentire a tutti i datori di lavoro interessati di poter regolarizzare eventuali rapporti di lavoro in “nero”.

Al fine di sanare tali rapporti è, però, necessario il rispetto di determinati requisiti, quale quello di avere alle proprie dipendenze il lavoratore irregolare da almeno sei mesi, nonché la sussistenza del rapporto di lavoro all’atto della presentazione della domanda.

Un’altra condizione essenziale è quella che, i lavoratori stranieri siano presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011.  Tale presenza deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.

Il secondo comma dell’art.5 del D.lgs. 109/2012 precisa i limiti inerenti il campo di applicazione della norma: restano esclusi dal processo di regolarizzazione i rapporti di lavoro a tempo parziale, eccezion fatta che per i rapporti di lavoro domestici, purché non inferiori al limite di 20 ore settimanali.

Restano altresì esclusi, i datori di lavoro che sono stati condannati, negli ultimi 5 anni con sentenza anche non definitiva, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, così come i lavoratori colpiti da provvedimenti di espulsione, con precedenti penali legati all’arresto in flagranza, condannati o segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato Italiano.

Al fine di procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è obbligato al pagamento di un contributo forfettario di € 1.000 per ciascun lavoratore in nero con l’aggiunta del pagamento delle somme dovute a titolo contributivo e retributivo di almeno sei mesi, fermo restando che se il rapporto di lavoro ha una durata superiore ai sei mesi è obbligatoria la regolarizzazione delle somme dovute per l’intero periodo.

La procedura di regolarizzazione si completa con il pagamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi, della retribuzione e delle ritenute fiscali a carico del lavoratore.

E’ opportuno precisare che, il contributo forfettario di € 1.000, non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito e che la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro, a titolo retributivo, contributivo e fiscale, pari ad almeno sei mesi, deve essere documentata all’atto della stipula del contratto di soggiorno.

Per versare i contributi, nella generalità dei casi, i datori di lavoro dovranno svolgere una serie di adempimenti al fine di effettuare le relative denunce sia all’INPS che all’INAIL, mentre per i datori di lavoro domestici sarà l’INPS ad iscrivere d’ufficio il rapporto in base ai dati indicati nell’istanza di emersione.

Pertanto, lo scopo dell’art.5 del D.lgs. 109/2012 è duplice, poiché da una parte consente ai lavoratori stranieri di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, mentre dall’altra consente ai datori di lavoro di non incorrere in sanzioni elevate.

Una volta inoltrata la domanda, datore di lavoro e lavoratore saranno convocati presso lo Sportello Unico per l’immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno, per la verifica dei documenti e, contestualmente, per le comunicazioni agli enti competenti quali INPS e Centro per l’Impiego. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del provvedimento.

Presso lo Sportello Unico per l’immigrazione sarà consegnata, al datore di lavoro, la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di permesso di soggiorno presso gli uffici postali. Successivamente, sarà necessario attendere la convocazione da parte delle Questura per la consegna della documentazione ed il rilevamento delle impronte digitali, e solo in seguito verrà consegnato il permesso di soggiorno.

Palermo 21 settembre 2012                                                   Angelo Pisciotta