ai raiders si applicano le tutele previste per i lavoratori subordinati

ai raiders si applicano le tutele previste per i lavoratori subordinati

Ai raiders vanno accordate le garanzie proprie dei lavoratori subordinati.

 

Lo ha stabilito la Cassazione, sentenza n. 1663 di ieri, respingendo il ricorso Foodora (ora Foodinho srl) e dando un pieno riconoscimento ai ciclofattorini impegnati nel delivery soprattutto alimentare.

 

Richiamando l’articolo 2 del Jobs act (Dlgs 81/2015), in materia di “Collaborazioni organizzate dal committente”, la Suprema corte chiarisce che: «Quando l’etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell’applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato».

 

Prosegue la sentenza, «Si tratta di una scelta di politica legislativa, volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato», in modo da «tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di “debolezza” economica operanti in una zona grigia tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea».

 

Per la Cassazione non è dunque necessario inquadrare la fattispecie, come invece aveva fatto la Corte di appello di Torino, «in un tertium genus, intermedio tra autonomia e subordinazione, con la conseguente esigenza di selezionare la disciplina applicabile». «Più semplicemente – conclude sul punto -, al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni individuate dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, la legge ricollega imperativamente l’applicazione della disciplina della subordinazione».

 

Per i giudici però la Corte di Appello aveva correttamente ritenuto «l’organizzazione impressa ai tempi e al luogo di lavoro come specificazione ulteriore dell’obbligo di coordinamento delle prestazioni, con l’imposizione di vincoli spaziali e temporali emergenti dalla ricostruzione del regolamento contrattuale e delle modalità di esecuzione delle prestazioni».

 

Sotto il primo profilo, ricordano i giudici, il lavoratore, una volta candidatosi per la corsa, si impegna «ad effettuare la consegna tassativamente entro 30 minuti dall’orario indicato per il ritiro del cibo, sotto comminatoria di una penale».

 

Sotto il secondo profilo, invece, vanno adeguatamente soppesate le modalità di esecuzione della prestazione, e cioè:

  • l’obbligo per ciascun rider di recarsi all’orario di inizio del turno in una delle zone di partenza predefinite e di attivare l’applicativo Hurrier, inserendo le credenziali e avviando la geolocalizzazione;
  • l’obbligo, ricevuta sulla applicazione la notifica dell’ordine con indicazione dell’indirizzo del ristorante, di recarsi ivi con la propria bicicletta, prendere in consegna i prodotti, controllarne la corrispondenza con l’ordine e comunicare tramite apposito comando della applicazione il buon esito dell’operazione;
  • l’obbligo di consegna del cibo al cliente, del cui indirizzo il rider ha ricevuto comunicazione sempre tramite l’applicazione, e di conferma della regolare consegna.

 

Ragion per cui, conclude la Corte, se è vero che il lavoratore «gode di una autonomia nella fase genetica del rapporto», per la mera facoltà dello stesso ad obbligarsi alla prestazione»; il requisito della etero-organizzazione non può essere posto in dubbio «nella fase funzionale di esecuzione del rapporto (determinante per la sua riconduzione alla fattispecie astratta di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015)».

 

Va comunque sottolineato che il decreto legge 101/2019 del settembre scorso ha introdotto nuovi «livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui».

 

Lo studio resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

Palermo, 25 gennaio 2020.

 

Avv. Dott. Angelo Pisciotta