È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021 la Legge 1 aprile 2021 n. 46, recante la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.
Tale prestazione ha lo scopo di “unificare” e potenziare i contributi attualmente esistenti a sostegno delle famiglie con figli a carico, rendendolo “universale” in quanto spettante a tutte le famiglie con figli, senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi.
Il contributo economico mensile dipende dalla situazione economica del richiedente, così come risultante dall’indicatore ISEE, è costituito da una componente fissa ed è assicurato per ogni figlio minorenne, per ogni nascituro dal settimo mese di gravidanza e per ciascun figlio a carico.
In attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che dovrebbe essere in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, è possibile presentare all’Inps, la richiesta di assegno ponte (o temporaneo).
L’assegno ponte è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie con figli minori a carico, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
Nello specifico possono richiedere la suddetta prestazione i seguenti soggetti:
- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.
Al momento della presentazione della domanda e per il periodo per cui spetta il beneficio si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.
L’assegno ponte viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE).
Per esempio: un nucleo familiare con ISEE fino a 7.000 euro, avrà diritto ad 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, o 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
Le somme aumentano di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo familiare.
L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:
- accredito su conto corrente;
- bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
- carta di pagamento con IBAN;
- libretto postale intestato al richiedente.
Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore).
A tal fine l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Palermo 8 luglio 2021 Avv. Dott. Angelo Pisciotta