Stop alle cessioni dei bonus edilizi

Stop alle cessioni dei bonus edilizi

Il decreto legge 11/2023, pubblicato nell’edizione speciale della Gazzetta Ufficiale, entrato in vigore il 17 febbraio, pone fine allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti edilizi.

Il decreto travolge non solo il superbonus ma tutti i bonus edilizi, quindi: bonus ristrutturazioni al 50%, ecobonus, sismabonus, bonus facciate (ormai non più disponibile nel 2023), bonus per gli impianti fotovoltaici, bonus barriere architettoniche e perfino lavori di piccola entità come la sostituzione degli infissi o della caldaia.

Sono esclusi dal divieto di cessione del credito, e quindi potranno continuare con le precedenti regole, i lavori relativi al superbonus per le unifamiliari per le quali sia stata presentata la Cilas entro il 16 febbraio; per i condomìni si guarda, invece, sia alla Cilas che all’adozione della delibera assembleare che approva l’esecuzione dei lavori. Per mantenere il diritto ad utilizzare le cessioni, è necessario essere in possesso di questi documenti. In caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile, conta la data di presentazione dell’istanza per ottenere il titolo abilitativo (come il permesso di costruire).

Per gli sconti diversi dal superbonus, tenuto conto che in molti casi non c’è una Cila o un’autorizzazione del Comune a dare certezza sui tempi, la questione cambia. In tali casi, infatti, sarà necessario avere presentato entro il 16 febbraio la richiesta di titolo abilitativo, se questa è prevista. Se però si ricade in edilizia libera e non servono autorizzazioni o comunicazioni particolari, il riferimento alla data del 16 febbraio è l’inizio dei lavori. Solo gli interventi avviati entro il 16 febbraio salvano, quindi, cessioni e sconti in fattura.

Nel caso di molti bonus minori, però, vi sono delle difficoltà pratiche a stabilire la data di avvio dei lavori in quanto, spesso, l’avvio dei lavori avviene solo dopo la consegna dei materiali in precedenza ordinati. Pensiamo alla classica sostituzione di caldaie o infissi che in molti casi avviene in uno o due giorni e all’ipotesi in cui i materiali siano già stati ordinati, con la promessa dello sconto in fattura. In questo caso i lavori non risultano avviati.

Infine, in merito ai bonus per la compravendita di immobili ristrutturati al 50% e il sismabonus acquisti, per gli immobili demoliti e poi ricostruiti si segnala che in questi casi, la data del 16 febbraio è il termine per la registrazione del contratto preliminare o per la stipula del rogito. Solo rientrando in questi termini potranno essere salvate cessioni e sconti in fattura.

Inutile dire che il blocco delle cessioni dei bonus edilizi, oltre a generare ulteriori difficoltà finanziarie alle imprese costruttrici, già in sofferenza per le difficoltà di cessione di tali crediti registrate nei mesi precedenti, avrà l’effetto negativo anche su privati cittadini e condomini che, in molti casi, si avvantaggiavano proprio di tali cessioni per eseguire i lavori.

A questo punto, l’unica alternativa è la fruizione diretta del bonus da parte dei beneficiari che potranno utilizzare in detrazione, con le tempistiche specifiche per ogni bonus fiscale, l’importo del credito d’imposta spettante. Ciò, con evidente allungamento dei tempi di “recupero” della spesa sostenuta.

Ovviamente, per utilizzare le detrazioni sarà essenziale avere capienza fiscale. I soggetti incapienti, quindi, come i soggetti che adottano il regime forfettario o i soggetti che realizzano redditi di fabbricati con la cedolare secca, tornano a essere esclusi dai bonus casa.

Palermo, Roma, 18 febbraio 2023

Avv. Dott. Angelo Pisciotta