La legge di Bilancio 2023 prevede una “tregua fiscale” con il pagamento delle imposte arretrate senza sanzioni. È infatti prevista una rateizzazione quinquennale con pagamento delle prime due rate dell’anno 2023 per un importo pari al 10% del debito per ciascuna rata e con la dilazione del restante 80% in rate identiche per i successivi 4 anni. Il legislatore ha anche previsto la sospensione dell’attività esecutiva per tutto il periodo, finché si rispettano le scadenze.
Alla rottamazione in argomento si aggiunge uno specifico stralcio di ruoli minori (sotto i mille euro) affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2016. Queste ultime partite fiscali verranno cancellate autonomamente, senza intervento del contribuente, mentre per tutte le altre l’interessato deve ricorrere, su base volontaria, alla nuova “Rottamazione Quater” prevista dalla legge di Bilancio.
In particolare, è previsto che siano oggetto di rottamazione “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” ed è previsto l’abbattimento delle sanzioni e degli interessi da riscossione. Si richiama, quindi, l’attenzione sul momento di affidamento del carico all’Agente della riscossione che rappresenta la dead line per la fruibilità della definizione agevolata in commento.
Restano comunque dovute le somme “maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”.
Il termine ultimo per provvedere alla adesione è previsto per il 30 aprile 2023, solo in via telematica attraverso un procedimento che verrà gestito da Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il contribuente potrà procedere ad un pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure optare per una dilazione quinquennale. In caso di pagamento rateale è previsto che le prime due rate siano pari al 10% ciascuna, e che le stesse siano pagate “rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023”.
Il restante 80%, diviso in rate di pari ammontare, avrà 4 scadenze annue dal 2024 alla fine del 2027. Inoltre, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
La ragione di questa divisione asimmetrica delle rate, con un aggravio iniziale del debito da saldare, è individuarsi nel contrasto alle numerose rottamazioni che poi non sono state portate a termine nelle precedenti rottamazioni.
Come nelle precedenti rottamazioni, le sanzioni, gli interessi e gli aggi esattoriali già versati per chi ha in corso delle rateizzazioni ordinarie sono persi e “non rimborsabili”, mentre sono recuperabili, a titolo di acconti sull’importo complessivo dovuto per la rottamazione, le somme pagate a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e spese di notifica.
Qualora la somma dovuta con la rottamazione sia maggiore di quanto effettivamente già versato dal contribuente, escludendo quindi l’ipotesi del rimborso, la rottamazione, in questo caso, si perfeziona con la sola dichiarazione senza alcun pagamento.
Inoltre, anche in questo caso, come avvenuto nelle precedenti rottamazioni, è previsto il blocco delle esecuzioni in pendenza di rateizzazione da definizione agevolata. In pratica, vi è la sospensione delle attività esecutive in corso dopo il pagamento della prima rata. Naturalmente, il pagamento della prima o unica rata ferma i pagamenti “derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione”.
Le esecuzioni rimangono congelate finché la rateizzazione è regolare, mentre un ritardo superiore ai 5 giorni fa decadere i benefici e riprendere la straordinaria attività esecutiva.
In caso di omesso versamento, riprendono a decorrere i termini di decadenza e prescrizione interrotti con l’istanza di definizione. Ovviamente, in tal caso riprendono anche le procedure esecutive sospese.
Palermo, 5 gennaio 2023
Avv. Dott. Angelo Pisciotta