Rientro dal congedo di maternità: decorrenza dell’esonero.

Rientro dal congedo di maternità: decorrenza dell’esonero.

L’INPS, con il messaggio del 9 novembre 2022 n. 4042, porta a compimento l’analisi dell’esonero riservato alle madri lavoratrici che, nel corso del corrente anno, rientrino al lavoro dopo il congedo di maternità obbligatorio. Il contributo si sofferma principalmente sulla determinazione della data di decorrenza dell’esonero e del relativo imponibile, la portabilità dell’esonero presso successivi datori di lavoro, il cumulo con l’esonero dello 0,80%-2%, senza tralasciare le integrazioni relative all’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione.

 

Caratteristiche dell’esonero

La misura agevolativa, prevista dall’art. 1, c. 137, L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), si applica alle lavoratrici madri del settore privato. Sono inclusi i rapporti di lavoro agricolo, i rapporti a termine o a tempo indeterminato, part-time o a tempo pieno, i rapporti di apprendistato, i rapporti di lavoro intermittente o in somministrazione, i rapporti di lavoro subordinato instaurati con le cooperative in attuazione della L. 142/2001 e i rapporti di lavoro domestico. Per questi ultimi, l’INPS ha annunciato che fornirà istruzioni in separata sede. Come noto, l’esonero è pari al 50% dei contributi dovuti dalla lavoratrice madre dopo il rientro al lavoro al termine del congedo di maternità.

 

L’INPS ha chiarito come l’agevolazione, essendo rivolta alle lavoratrici e non al datore di lavoro:

non rientra nella definizione di aiuto di stato ai sensi della normativa UE;

non costituisce incentivo all’assunzione e pertanto non è soggetta al rispetto dei principi generali di cui all’art. 31 D.Lgs 150/2015 né al possesso del DURC ai sensi dell’art. 1, c. 1175, L. 296/2006 (tantomeno, dunque, all’assenza di condizioni ostative al rilascio dello stesso documento di regolarità previste dal successivo comma 1176);

è quindi cumulabile con gli incentivi riconosciuti al datore di lavoro;

è cumulabile anche con la riduzione contributiva dello 0,80% riservata ai lavoratori subordinati con retribuzione imponibile mensile non superiore a € 2.692, anch’essa introdotta per l’anno 2022 dall’art. 1, c. 121, L. 234/2021 e successivamente elevata, per il periodo da luglio a dicembre, al 2% dal DL 115/2022 (Aiuti bis).

 

L’esonero spetta per una durata massima di 12 mensilità a partire dalla data di rientro al lavoro.

Rientro al lavoro: decorrenza dell’esonero

 

L’INPS ha affrontato il tema della decorrenza nella Circ. INPS 19 settembre 2022 n. 102

successivamente integrata dai chiarimenti forniti con il Mess. INPS 9 novembre 2022 n. 4042.

Alla luce di tali chiarimenti, si nota innanzitutto che:

il rientro al lavoro, condizione imprescindibile per la fruizione dell’esonero, deve avvenire “perentoriamente” entro il 31 dicembre 2022;

la durata massima dell’esonero è di 12 mensilità, a decorrere dal mese di competenza del rientro stesso.

Inizialmente, l’INPS, allo scopo di evitare “un’irragionevole disparità di trattamento” aveva chiarito che la decorrenza dell’esonero “slitta in avanti” rispetto al termine del congedo di maternità obbligatorio nel caso in cui la madre lavoratrice prolunghi, senza soluzione di continuità (ossia, senza interruzione dell’assenza) l’astensione dal lavoro:

fruendo del congedo parentale;

per prolungamento del congedo obbligatorio nei casi previsti dall’art. 17 D.Lgs. 151/2001 (anticipo del congedo a tre mesi prima del parto in caso di lavorazioni pregiudizievoli o pericolose e, soprattutto, prolungamento del congedo obbligatorio per analoghe motivazioni fino al settimo mese dopo il parto, laddove non sia possibile adibire la lavoratrice a diverse mansioni o apportare adeguate modifiche alle condizioni o all’orario di lavoro, disposto dalle autorità competenti).

 

Il successivo Mess. INPS 9 novembre 2022 n. 4042 estende tale “slittamento” a tutte le tipologie di assenza (ad es. ferie, permessi, malattia), a condizione che esse intervengano immediatamente dopo il termine del congedo di maternità obbligatorio, senza nemmeno un giorno di rientro al lavoro.

 

In sostanza:

le assenze precedenti la data del primo effettivo rientro al lavoro non incidono sulla decorrenza dell’esonero;

l’esonero decorre, infatti, proprio e solo dalla data del primo effettivo rientro al lavoro;

le assenze successive non interrompono la decorrenza dell’esonero, che terminerà in ogni caso dopo 12 mesi dal primo rientro al lavoro.