Proroga delle modifiche IVA

Proroga delle modifiche IVA

La legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 10 maggio 2023, entrata in vigore il giorno 6 luglio 2023, proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 le disposizioni contenute nell’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021.

Tali modifiche, che in origine sarebbero dovute entrare in vigore il 18 dicembre 2021, riguardano l’articolo 4 del DPR n. 231 del 633 del 1972 e prevedono, in via del tutto generale, che le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soci, partecipanti e associati, vengano ricomprese tra le operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole.

Si tratta di tutte quelle operazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale.

Così facendo, vengono considerate commerciali anche le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali.

Le cessioni di pubblicazioni e beni e servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, in base a quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del DPR n. 633 del 1972 in vigore prima delle modifiche citate, non vengono considerate attività commerciali.

Tali modifiche in commento, non cambiano la decorrenza delle disposizioni recate dall’articolo 5, commi 15-quinquies e 15-sexies del citato decreto-legge n. 146 del 2021.

In particolare, il regime IVA speciale operante per le operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, rilevanti ai soli fini dell’IVA, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Palermo, Roma, 13 luglio 2023

Avv. Dott. Angelo Pisciotta