Operativo l’esonero contributivo per le lavoratrici madri

Operativo l’esonero contributivo per le lavoratrici madri

La legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023) contiene, tra l’altro, la decontribuzione per le lavoratrici madri in possesso di determinati requisiti. Obiettivo di tale disposizione è, quindi, di aiutare le lavoratrici con figli riconoscendo loro un maggiore importo netto in busta paga grazie alla riduzione dei contributi a carico del dipendente.

Per il periodo compreso tra gennaio 2024 a dicembre 2026, è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato), ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico. L’esonero cessa alla data del 31.12.2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31.12.2026.

L’agevolazione in commento spetta fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

In via sperimentale, per l’anno 2024, l’esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L’esonero cessa alla data del 31.12.2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31.12.2024.

L’agevolazione si applica alle lavoratrici madri titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato ed è rivolta sia a chi ha già un rapporto di lavoro in corso sia ai rapporti di lavoro che saranno instaurati nel periodo di vigenza dell’esonero ed è rivolta sia ai dipendenti dei settori pubblico e privato, compreso il settore agricolo – con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico – in riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Come sopra detto, per la sola annualità del 2024, in via sperimentale, l’esonero contributivo è esteso alle lavoratrici madri di 2 figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

L’INPS ha chiarito che la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (secondo figlio per la misura vigente per l’annualità 2024) e la verifica dello stesso si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o secondo figlio per il 2024), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare dell’agevolazione in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
Inoltre, poiché con il Testo unico della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001) è stata sancita la parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell’adozione e dell’affidamento, va da sé che la riduzione contributiva spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.

Nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, l’esonero troverà legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato. Restano, invece, escluse dall’agevolazione le lavoratrici madri assunte con contratto di lavoro a tempo determinato che, tuttavia, potranno beneficiare soltanto dell’esonero IVS ex co. 15, legge di Bilancio 2024.

L’agevolazione è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

In merito ai rapporti di lavoro part-time l’Istituto previdenziale ha chiarito che sopradette soglie massime devono ritenersi valide anche per tali tipologie contrattuali, per le quali non è dunque richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante. Inoltre, la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro potrà avvalersi dell’esonero per ciascun rapporto.

Si ritiene che il momento di decorrenza e di cessazione dell’agevolazione sia da individuare dal possesso e dal venir meno dei requisiti previsti dalla normativa differenziati per periodo di paga e nel caso di nascita del terzo o secondo figlio nel corso del mese (ad esempio 18 marzo 2024) l’esonero spetta per l’intero mese senza la necessità di riparametrazioni giornaliere. Parimenti, l’esonero spetta per l’intero mese anche nel caso in cui il figlio più piccolo compia il diciottesimo o decimo anno di età nel corso del mese.

Inoltre, poiché l’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione, la stessa non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione ex articolo 31, D.Lgs. 150/2015 e non è neanche subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva ex art. 1, co. 1175, legge 296/2006 e neppure costituisce aiuto di Stato e non è, pertanto, soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L’INPS ha confermato che l’esonero per le lavoratrici madri risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori previsto dall’articolo 1, co. 15, della legge n. 213/2023. Di conseguenza, laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro. È appena il caso di evidenziare che l’esonero per lavoratrici madri risulta più conveniente.

Infine, poiché l’esonero per le lavoratrici madri afferisce esclusivamente alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice, lo stesso risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente.

Per poter fruire dell’esonero le lavoratrici, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, potranno comunicare direttamente al loro datore la volontà di avvalersi della misura, indicando il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli. La lavoratrice potrà, inoltre, decidere, magari per ragioni di privacy, di comunicare direttamente all’Istituto previdenziale le informazioni relative ai codici fiscali dei figli mediante un apposito applicativo di prossima istituzione.

Infine, nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero sulla quota IVS previsto dall’art. 1, c. 15, legge di Bilancio 2024, per poter usufruire dell’esonero lavoratrici madri, sarà necessario procedere alla restituzione dell’importo già conguagliato.

Palermo, Roma, 12 febbraio 2024

Avv. Dott. Angelo Pisciotta