Da oggi 1° luglio p.v. comincerà a dispiegare gli effetti il nuovo codice degli appalti, già entrato in vigore dal 1 aprile 2023.
Il Codice dei contratti pubblici rappresenta il riferimento normativo in materia di opere pubbliche, in particolare di lavori, forniture e servizi svolti attraverso un contratto di appalto.
Si tratta di un testo unico, volto a disciplinare i rapporti tra la pubblica amministrazione e le aziende che intendono partecipare alla gara per aggiudicarsi il lavoro.
Il nuovo Codice in commento rimarca in primis i principi fondamentali che devono garantire il rispetto della trasparenza, della concorrenza e della meritocrazia tra i vari operatori coinvolti e prevede una serie di norme che hanno particolare impatto sui rapporti di lavoro privato.
In prima linea troviamo l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro nell’esecuzione dell’appalto. La precedente disposizione, disciplinata dall’articolo 30 del Dlgs 50/2016, stabiliva come norma di principio, e quindi soggetta a eventuale controllo successivo, che venisse applicato al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture, oggetto di appalti pubblici e concessioni, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si eseguono le prestazioni si lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Tuttavia, tale disposizione aveva generato numerosi contenziosi dettati dall’incertezza e da interpretazioni discordanti sull’esatta individuazione del contratto o anche sull’attività oggetto dell’appalto, prevalente o meno.
L’articolo 11 del nuovo codice conferma che il contratto da applicare deve essere quello in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro nonché stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, è richiesto che l’ambito di applicazione del CCNL sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. La novità introdotta riguarda il fatto che già nel bando e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione che risponde alle predette caratteristiche.
La stazione appaltante, prima di procedere all’affidamento dell’incarico dovrà comunque acquisire una dichiarazione a firma dell’operatore economico con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo indicato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto per tutta la sua durata.
Tuttavia, in deroga a quanto sopra, è prevista, al comma 3 del richiamato art. 11, la possibilità per gli operatori economici di applicare il contratto collettivo da essi normalmente utilizzato indicandolo nella propria offerta, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
La scelta del legislatore avrà una forte rilevanza anche sul calcolo delle offerte elaborate dai partecipanti al bando, perché queste potranno avere come base di riferimento un unico e comune contratto collettivo a cui riferirsi per il calcolo del costo della manodopera.
Precisazioni sono state rimarcate anche in tema di DURC. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell’affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
In sede di affidamento dell’incarico viene altresì confermata una forma di tutela per garantire la continuità dei rapporti di lavoro. L’art. 57 al comma 1 conferma una forma di tutela che prevede l’inserimento obbligatorio di una clausola sociale nella ipotesi di affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi e per i contratti di concessione.
Con l’applicazione delle clausole sociali, nelle offerte devono essere esplicitamente richiesti, come requisiti essenziali: la stabilità occupazionale del personale impiegato e l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.
L ‘art. 94 del codice prevede, in materia di pari opportunità, diverse cause di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto.
Tra le ipotesi infrazioni in ambito strettamente giuslavoristico, meritano un accenno le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR. In tali ipotesi sono esclusi gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, che:
➢ non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità,
➢ non abbiano osservato i termini previsti dalla legge per detto adempimento (art. 46 D.Lgs. 198/2006), con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Inoltre, relativamente al subappalto, la norma conferma la responsabilità in solido di contraente principale e subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi (art. 29 D.Lg. 276/2003). In particolare, l’affidatario:
➢ è responsabile in solido per l’osservanza da parte del subappaltatore del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
➢ e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
Per il pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il DURC in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.
In presenza di formali contestazioni delle richieste dei lavoratori, il RUP o il responsabile della fase dell’esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni agli organi competenti per i necessari accertamenti.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve dunque garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale ed applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
L’affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva osservanza di tale obbligo.
L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Infine, si ricorda che, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
Palermo, Roma, 1 luglio 2023
Avv. Dott. Angelo Pisciotta