l’INAIL, finalmente, si adegua ai principi dettati dalla Cassazione.

l’INAIL, finalmente, si adegua ai principi dettati dalla Cassazione.

L’Inail, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la circolare n. 44 del 23 ottobre 2023, ha allineato il proprio orientamento con quello dettato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite e precisa che il termine di prescrizione triennale previsto per quanto riguarda le richieste di prestazioni a carico dell’Ente decorre dal momento in cui viene adottato il provvedimento a definizione della fase amministrativa.

In passato, invece, riteneva l’INAIL che la prescrizione decorresse solo dopo l’esaurimento del termine previsto per tale fase, anche in assenza di un provvedimento espresso. Ricordiamo che il Testo Unico sull’assicurazione degli infortuni sul lavoro stabilisce i requisiti sostanziali e i termini procedurali per ogni prestazione a carico dell’Istituto.

L’obiettivo della normativa è quello di favorire la definizione delle domande in fase amministrativa, evitando la necessità di accedere all’accertamento giudiziario sulla spettanza del diritto del cittadino.

Sotto questo profilo è fondamentale il complesso normativo riferito ai termini di prescrizione del diritto o di decadenza dall’azione giudiziaria che il cittadino può attivare nel momento in cui la domanda di accesso a prestazioni venga rigettata o accolta parzialmente e in merito a ciò, la circolare n. 44 del 23 ottobre 2023 pubblicata dall’Inail offre importanti precisazioni in merito alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto ad ottenere determinate prestazioni.

La Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020, la quale mantiene la propria validità, fornisce importanti delucidazioni sui termini di prescrizione delle prestazioni. È importante notare che non tutte le prestazioni sono soggette al termine triennale, ma devono essere valutate in base alle sospensioni previste dalla normativa emergenziale del periodo COVID. Questo significa che, in alcuni casi, il termine di prescrizione potrebbe essere diverso da quello previsto dalla legge.

Il procedimento di concessione di una prestazione a carico dell’INAIL è un processo che viene avviato su richiesta della parte interessata. In altre parole, è l’assicurato che deve presentare la domanda per l’attivazione del procedimento amministrativo.

Questo procedimento viene gestito dalla Sede INAIL competente e solitamente si completa entro un periodo di 150 giorni per i casi previsti dall’Articolo 104 del Testo Unico e in 210 giorni per i casi previsti dall’articolo 83.

In particolare, per quanto riguarda il deposito del ricorso giudiziario, il richiedente non può farlo durante i termini di sospensione, che possono essere di 150 o 210 giorni a seconda dell’oggetto del procedimento. Tuttavia, una volta trascorsi i termini, il ricorso può essere depositato anche nel caso in cui l’Ente non abbia adottato un provvedimento espresso.

Il tema controverso si riferisce invece all’interpretazione del secondo comma: “la prescrizione prevista dall’art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell’indennità”. La Corte di Cassazione ha espresso due orientamenti distinti sull’interpretazione di questo comma.

Primo orientamento: il diritto è prescritto perché è soggetto a un termine di tre anni che decorre dalla data della domanda, aggiungendo 150 o 210 giorni in base alla tipologia di prestazione richiesta. A partire dalla scadenza di tale termine, l’assicurato può ancora proporre ricorso giudiziario ai sensi dell’Articolo 112, comma 3, del Testo Unico. In questo modo, la prescrizione riprende a decorrere perché il diritto può ancora essere esercitato.

Secondo orientamento: il diritto non è prescritto perché il termine triennale decorre dalla data in cui termina il procedimento amministrativo per effetto dell’adozione del provvedimento definitivo da parte dell’Ente. Quindi, il termine inizia a decorrere dalla data in cui si è concluso l’iter di esame della domanda presso l’Inail.

La Corte di cassazione, con la Sentenza n. 11928 del 7 maggio 2019, ha preso posizione in favore del secondo orientamento tra quelli sopra: l’articolo 112 del Testo Unico stabilisce che l’assicurato ha il diritto di agire in giudizio anche dopo il decorso di 150 o 210 giorni, senza che l’inerzia dell’Ente abbia una portata significativa.

In altre parole, l’omessa adozione del provvedimento espresso non costituisce un silenzio significativo, ma solo una condizione che impedisce all’assicurato di adire l’autorità giudiziaria. Invece, se il richiedente sceglie di attendere l’adozione di un provvedimento da parte dell’Inail, deve sapere che tale scelta non comporta la perdita del diritto ad agire per intercorsa prescrizione. Il termine triennale decorrerà a partire dalla data di adozione del provvedimento da parte dell’Ente, anche nel caso in cui esso si collochi temporalmente molto tempo dopo lo scadere del termine di 150 o 210 giorni previsto dalla norma.

Alla luce di quanto sopra, l’Inail ritiene che la prescrizione non possa più essere validamente contestata nei casi di cui sopra. Viene inoltre precisato che “il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell’Istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato”. Ai fini della decorrenza del termine, quindi, non è sufficiente l’adozione del provvedimento da parte dell’Inail ma occorre che esso sia stato formalmente notificato all’interessato.

Palermo, Roma, 20 novembre 2023

Avv. Dott. Angelo Pisciotta