L’agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti per quanto riguarda le nuove modalità di calcolo e di versamento dell’imposta di bollo in merito ai contratti pubblici: l’applicazione delle nuove regole in materia di imposta di bollo resta limitata ai contratti di appalto, ossia a quei contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.
Grazie alla circolare del 28 luglio 2023 dell’agenzia delle Entrate, è stato confermato che le disposizioni contenenti le nuove procedure offrono valide soluzioni al fine di ridurre gli oneri gestionali. Eppure, tali novità introdotte si applicano unicamente ai contratti che derivano dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici e quindi, non riguardano tutti quei contratti stipulati tramite scrittura privata.
Inoltre, viene affermato che la validità delle nuove disposizioni trova applicazione solo al momento della stipulazione del contratto di appalto che deriva dalla procedura del nuovo Codice dei Contratti Pubblici; con ciò, tutte le fasi antecedenti alla stipula del contratto, non sono comprese nelle novità.
Attraverso la circolare di cui sopra, viene confermato che la modalità di determinazione dell’imposta di bollo deve essere applicata anche nel caso di contratti redatti o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali, sottoposti a registrazione con procedure telematiche.
Per quanto riguarda il versamento del bollo, non è possibile farlo tramite modalità virtuale e l’imposta deve essere determinata in relazione all’importo massimo previsto all’interno del contratto.
L’agenzia delle Entrate spiega il perché l’assolvimento della nuova imposta forfettaria a scaglioni trova applicazione solo al momento della stipula del contratto fra operatore economico e stazione appaltante, in base al corrispettivo massimo al netto dell’IVA dello stesso contratto: messo in conto che il pagamento assolto dall’aggiudicatario nel momento della stipula del contratto soddisfi l’imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, occorre ritenere che la sottoscrizione fra le parti di ulteriori successivi atti che portano a diminuire o ad aumentare il corrispettivo massimo, non produca sull’aggiudicatario nessun diritto a rimborso o un ulteriore obbligo.
In merito alle fatture che derivano dal contratto di appalto, non ci sono particolari esenzioni dall’imposta di bollo e, per quanto riguarda l’esenzione per il quale il pagamento dell’imposta forfettaria a scaglioni ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione ed esecuzione dell’appalto, tale esenzione non opera nella fase iniziale in capo ai vari operatori economici partecipanti alla gara.
Anche il bando tipo n.1/2023 approvato dal Consiglio di ANAC prevede che la domanda di partecipazione ad una gara, se non vige un caso di esenzione, dev’essere presentata con l’assolvimento dell’imposta di bollo del valore di 16,00 euro da effettuarsi tramite F24 con contrassegno telematico ed assolvimento virtuale in presenza di un’autorizzazione rilasciata dall’agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell’agenzia delle Entrate.
Solamente l’aggiudicatario potrà recuperare quanto versato detraendolo da quanto dovuto e da ciò deriva che quanto versato o assolto dai partecipanti non aggiudicatari è acquisito a titolo definitivo dell’erario. Non è stato detto nulla invece per quanto riguarda l’eventuale importo eccedente rispetto a quello dovuto che deve aver versato l’aggiudicatario nella fase precedente alla stipula.
Per quanto riguarda il pagamento dell’imposta di bollo le nuove regole operative sono state dettate dal Provvedimento agenzia dell’Entrate pubblicato il 28 giugno 2023, che ha indicato le modalità tramite modello F24 e che ha stabilito i codici tributo per l’assolvimento dell’imposta di bollo legata allo specifico contesto.
Per i contratti redatti da pubblici ufficiali e soggetti a registrazione telematica, seppure rientrino nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, per l’assolvimento dell’imposta di bollo non dev’essere utilizzato il modello F24, come già detto prima. Le nuove regole in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici sono valide dal 1° luglio 2023.
Palermo, Roma, 28 settembre 2023
Avv. Dott. Angelo Pisciotta