La riapertura della rottamazione quater

La riapertura della rottamazione quater

La misura della rottamazione quater, ossia la rateizzazione delle cartelle esattoriali che si può chiedere per i debiti cumulati dai cittadini, senza applicazione di sanzioni o interessi, ha registrato particolare interesse nel 2023 e l’Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti gli appositi bollettini per il pagamento.

La rottamazione delle cartelle è una forma di agevolazione che prevede la possibilità di rateizzare il pagamento dei debiti cumulati verso lo stato per saldare gli importi in diverse fasi.

La proroga dei termini di pagamento per la rottamazione quater, spostati al 15 marzo, comporta anche la scadenza della terza rata: con l’approvazione definitiva del Senato, la legge di conversione del Milleproroghe è in attesa di essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Una delle novità introdotte riguarda la rimessione in termini dei soggetti che non hanno pagato le prime due rate della rottamazione quater, originariamente previste per il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Queste scadenze sono state inizialmente spostate al 18 dicembre 2023, senza possibilità di usufruire dei cinque giorni di proroga. In seguito, la scadenza è stata ulteriormente posticipata al 15 marzo, effettivamente diventando il 20 marzo a causa dell’applicazione dei cinque giorni di proroga, validi per tutte le rate ordinarie della definizione agevolata.

A fine febbraio, la prima rata del 2024 della rottamazione era in procinto di scadere e in assenza di correttivi, i contribuenti avrebbero dovuto saldare la terza rata prima delle prime due. Per evitare tale situazione, la legge di conversione ha deciso di posticipare la scadenza anche della rata di febbraio.

Attualmente, nessuna rata della rottamazione quater è scaduta, ma è importante sottolineare che non vi è stata alcuna riapertura dei termini per la presentazione delle domande di sanatoria e ciò significa che i soggetti che possono fruire di tale novità legislativa sono solo quelli che hanno trasmesso l’istanza di definizione agevolata entro il mese di settembre 2023.

Con la scadenza della prima rata, le dilazioni precedenti con l’agente della riscossione vengono revocate automaticamente dalla data di presentazione della richiesta di rottamazione, anche se il debitore non versa l’importo del piano dei pagamenti connesso con la sanatoria.

Di conseguenza, entro il 20 marzo, termine per la scadenza della prima rata, si verificherà il suddetto effetto estintivo delle rateazioni precedenti.

È importante segnalare che se, nelle more delle duplici riaperture dei termini, il debitore fosse stato contattato da un’azione di recupero forzoso da parte dell’agente di riscossione come un sollecito di pagamento, un avviso di fermo o un avviso di iscrizione ipotecaria per non aver rispettato la scadenza prevista per legge, potrà richiedere immediatamente la sospensione delle procedure di recupero, almeno fino al 20 marzo prossimo.

Per ottenere questa sospensione, il debitore non deve necessariamente pagare la prima rata della rottamazione quater, poiché si tratta di un effetto legale della procedura di sanatoria in sospeso.

Tuttavia, se entro il 20 marzo il debitore non riuscirà a pagare l’intera maxi-rata della definizione agevolata, perderà definitivamente il diritto alla procedura agevolata. Di conseguenza, il debito originario, comprensivo di sanzioni, aggio e interessi verrà ripristinato.

Palermo, Roma, 29 febbraio 2024
Avv. Dott. Angelo Pisciotta