Crediti di imposta energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Crediti di imposta energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Il Decreto legge convertito conferma i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall’articolo 1.

Al riguardo si segnala che alcune novità alla disciplina dei crediti di imposta sono apportate dal decreto Aiuti quater.

 

Si tratta in particolare:

 

  • del credito d’imposta per le imprese energivore, concesso in misura pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 1). Il contributo spetta a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito di imposta compete anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica;

 

  • del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (articolo 1, comma 2). Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

 

  • del credito d’imposta per imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, concesso in misura pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica (comprovato mediante le relative fatture d’acquisto), effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 3). Il contributo spetta a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;

 

  • del credito d’imposta per le imprese non gasivore per l’acquisto di gas naturale, concesso in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico (articolo 1, comma 4). Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l’impresa destinataria l’impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

 

Tutti i crediti di imposta:

 

– sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34, legge n. 388/2000). I codici tributo da utilizzare per la compensazione, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la con la risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022, sono: “6983”, “6984”, “6985” e “6986”. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”;

 

– non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;

 

– non rilevano ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, TUIR;

 

– sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;

 

– sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

 

Si segnala che, mentre ai sensi dei commi 6 e 7, i crediti di imposta devono essere utilizzati in compensazione dai beneficiari o dai cedenti entro il 31 marzo 2023, tale termine ultimo di utilizzo è prorogato al 30 giugno 2023 dal decreto Aiuti quater.

 

A norma del comma 8, entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti di imposta (anche relativi al terzo trimestre 2022 previsti dal decreto Aiuti bis), a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dovranno essere definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

 

Al riguardo si segnala che il termine del 16 febbraio 2023 è prorogato al 16 marzo 2023 dal decreto Aiuti quater.

 

 

 

Palermo, 23 novembre 2022

 

Avv. Dott. Angelo Pisciotta