anche il costo per l’acquisto del caffè è deducibile

anche il costo per l’acquisto del caffè è deducibile

Nella determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, un costo è deducibile solo se inerente e documentato. Un costo è inerente solo se è riferibile all’attività dell’impresa e se tiene anche conto delle sue dimensioni e delle sue esigenze promozionali. Altresì, si considera inerente solo se si può escludere l’utilità privata per l’imprenditore o per il socio di una società. Quindi, è sufficiente la mancanza di un fine extracontabile.

Giacché non esiste una definizione normativa di inerenza è chiaro che bisogna analizzare caso per caso, ed è bene soprattutto capire qual è il fine della spesa, cioè i benefici reddituali che l’impresa può trarre dal sostenimento di quel determinato costo. Proprio per questo, molto spesso, la giurisprudenza è stata chiamata in causa per mettere luce sulle incertezze a proposito del corretto inquadramento fiscale  di alcuni costi, se considerarli o meno inerenti all’attività e quindi deducibili o indeducibili.

Di recente, la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, si è pronunciata con la sentenza n.86, del 23 novembre 2011, a proposito del costo per l’acquisto del caffè per rifornire la macchinetta istallata nella sede dell’attività. La CTP ha affermato che il costo in questione è deducibile, e l’Iva è detraibile, sia se il caffè è consumato dai dipendenti sia se offerto ai clienti.

Quindi, secondo i giudici di prime cure, il costo per l’acquisto del caffè è considerato in stretta correlazione con i costi aziendali e pertanto, il costo è deducibile e l’iva è detraibile in quanto si tratta di acquisto di bevande somministrate all’interno dell’azienda mediante distributori collocati nei locali dell’azienda.

Il costo in oggetto, se viene sostenuto anche col fine di offrire il caffè ai clienti, è collocabile tra i costi di pubblicità, sarà, quindi, totalmente deducibile ai fini reddituali e sarà possibile detrarre l’Iva. Le spese di pubblicità sono, infatti, quelle spese sostenute nel tentativo di stimolare la formazione o potenziare la domanda, del prodotto o del servizio offerto, sul mercato.

E’ difficile distinguere quando si tratta di spese di pubblicità e quando si tratta di spese di rappresentanza. Sono comunque entrambe spese pluriennali perché l’utilità che generano  non interessa solo l’anno in cui vengono sostenute ma anche gli esercizi successivi. A differenza delle spese di pubblicità, le spese di rappresentanza hanno l’obiettivo di promuovere e divulgare sul mercato l’attività svolta per attirare nuovi potenziali clienti. Sono spese che si sostengono al fine di avere, anche potenzialmente, maggiori benefici economici. Inoltre, le spese di rappresentanza sono deducibili entro un certo limite e in misura variabile.

Concludendo: la CTP giudica sul fatto e non sul diritto, quindi, la sua sentenza non ha valenza assoluta ma solo per il caso esaminato, inoltre anche se provvisoriamente esecutiva è sempre una sentenza di primo grado. Sebbene la sentenza della CTP rappresenta una valida interpretazione del caso in esame, solo nel caso di intervento della Suprema Corte di Cassazione, che per definizione assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio dello Stato, si potrà avere una univoca interpretazione. Solo allora, quindi, la deducibilità del costo per l’acquisto delle ricariche del caffè potrà essere considerato un principio consolidato.

Palermo, 08/02/2012

Angelo Pisciotta