Il decreto per l’attuazione del Pnrr ha aumentato del 30% le sanzioni per il lavoro nero, come indicato nell’articolo 29 del Dl 19/2024 in vigore dal 2 marzo e attualmente in fase di esame alla Camera per la conversione in legge.
Gli importi delle sanzioni, suddivisi in fasce, sono i seguenti:
da 1.950 a 11.700 euro per ogni lavoratore irregolare, se impiegato senza la previa comunicazione di assunzione fino a 30 giorni di effettivo lavoro;
da 3.900 a 23.400 euro se il lavoratore è stato impiegato da 31 a 60 giorni;
da 7.800 a 46.800 euro se il lavoratore è stato impiegato per più di sessanta giorni.
Dopo cinque anni dalla legge di Bilancio 2019, c’è stata un ulteriore stretta sul lavoro nero: il contrasto al lavoro non dichiarato rimane una delle priorità anche nel programma dell’Ispettorato nazionale del lavoro per quest’anno.
Gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% nel caso di impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, di minori in età non lavorativa e di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro per i quali, tra l’altro, non si applica la procedura di diffida.
L’Inl dovrà chiarire se l’aumento del 30% riguarda anche quest’ultima sanzione o solo il terzo comma dell’articolo 3 del Dl 12/2002.
Quando scatta la maxi-sanzione
La maxi-sanzione si applica a tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli domestici, se l’azienda non comunica entro le 24 ore del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro e se viene provata, dagli organi ispettivi, la natura subordinata.
Questa sanzione per lavoro non dichiarato si aggiunge a quella prevista per l’assenza di tracciabilità delle retribuzioni e se il datore di lavoro non dovesse essere in grado di dimostrare il pagamento con uno dei metodi stabiliti dalla legge, potrebbe ricevere anche una diffida accertativa per la retribuzione non versata.
Come adempiere alla diffida
Gli importi delle sanzioni sono diffidabili, quindi se il trasgressore rispetta la richiesta potrà pagare l’ammenda al tasso minimo stabilito dalla legge entro 120 giorni dalla notifica del verbale ed entro lo stesso periodo, il datore di lavoro dovrà regolarizzare il dipendente non dichiarato.
Se il dipendente è ancora in forza all’accesso ispettivo, l’azienda dovrà stipulare un contratto a tempo indeterminato, anche part-time, con una riduzione dell’orario non superiore al 50%, oppure un contratto a tempo determinato di almeno tre mesi.
Per l’assunzione, non sarà possibile utilizzare il contratto intermittente; tuttavia, sarà consentito stipulare un contratto di apprendistato. La regolarizzazione tramite contratto a termine deve rispettare le percentuali stabilite dalla legge o dal contratto collettivo.
Inoltre, è necessario che il lavoratore rimanga in servizio per almeno tre mesi, pari a 90 giorni di calendario dalla data dell’ispezione. Se il rapporto di lavoro viene interrotto per motivi non attribuibili al datore, è possibile rispettare la diffida attraverso un contratto separato stipulato dopo l’ispezione, garantendo la continuità del rapporto per almeno tre mesi.
Tuttavia, la diffida non si considera adempiuta se il rapporto di lavoro non viene effettivamente mantenuto per tre mesi entro 120 giorni dalla notifica del verbale, indipendentemente dalla causa.
Un’altra ipotesi riguarda la regolarizzazione di un periodo di lavoro non dichiarato svolto prima del periodo regolare con il datore di lavoro. In questo caso, la diffida, da rispettare entro 45 giorni, deve includere la correzione della data di assunzione, il pagamento dei contributi, premi e una sanzione minima.
Per regolarizzare un ex dipendente non più in servizio presso l’azienda, non è richiesto il mantenimento in servizio per almeno tre mesi.
Inottemperanza e ricorsi
Se la diffida non viene rispettata entro 120 giorni, la sanzione aumenta del doppio del minimo o di un terzo del massimo, a seconda della situazione del lavoratore da regolarizzare, scegliendo l’opzione più favorevole. I pagamenti dovuti devono essere effettuati entro 60 giorni dalla scadenza del termine per adempiere alla diffida.
È necessario presentare il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro entro 30 giorni dalla scadenza del termine per adempiere alla diffida.
Palermo, Roma, 16 aprile 2024
Avv. Dott. Angelo Pisciotta