Secondo quanto stabilito dall'art. 31 del Dlgs. 78 del 2010, a decorrere dal primo gennaio 2011, la compensazione di crediti, relativi ad imposte erariali (Irpef, Ires, Iva), è vietata, ai contribuenti con debiti erariali iscritti a ruolo (es. notificati con Cartella di pagamento) per importi superiori a 1.500,00 euro.
Per applicare tale divieto, la norma prevede due condizioni: la prima, che si tratti di importi iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500,00 euro, mentre la seconda, che siano scaduti i 60 giorni dalla notifica della cartella (termine ultimo per il pagamento del debito erariale), senza che sia stato presentato ricorso avverso la Commissione Tributaria Provinciale.
Quindi, non basta la sola notifica della cartella di pagamento per determinare il divieto di compensazione dei crediti erariali, ma occorre che siano scaduti anche i termini di pagamento.
Inoltre, nel caso in cui vengano effettuate delle compensazioni di crediti, in presenza di debiti iscritti a ruolo e che siano superati i termini per il pagamento, la norma prevede una sanzione del 50% dell'importo iscritto a ruolo, limitatamente a quanto effettivamente compensato.
Pertanto, considerando che il limite di 1.500,00 euro, importo necessario a fare scattare il divieto alla compensazione, riguarda sia le imposte che gli accessori, comprensivi di interessi e sanzioni, iscritti a ruolo, si arriva alla conclusione che, anche se per legge non è possibile applicare una sanzione su un'altra sanzione, la nuova penalità del 50%, prevista in caso di inosservanza del divieto, trovi applicazioni, contrariamente alla legge, anche sulle sanzioni iscritte a ruolo.
Infine, il nuovo divieto alla compensazione, considerando che la norma entra in vigore il primo gennaio 2011, non sembra che possa trovare applicazione anche per i ruoli scaduti nell'anno 2010. Pertanto, le cartelle notificate nell'anno 2010 non rientrano nel nuovo divieto di compensazione, ma solo a condizione che i 60 giorni previsti per il pagamento del debito erariale, successivi alla notifica, risultino scaduti in data 1 gennaio 2011.