Sostegno alla liquidità delle imprese: prestiti bancari garantiti dallo Stato e rinvio delle scadenze dei versamenti fiscali

Sostegno alla liquidità delle imprese: prestiti bancari garantiti dallo Stato e rinvio delle scadenze dei versamenti fiscali

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.39 del 6 aprile 2020, tra le tante tematiche trattate, ha disposto l’adozione di nuove misure in materia di garanzie statali poste a tutela delle imprese in carenza di liquidità e il rinvio di alcuni tra gli adempimenti fiscali previsti nei mesi di aprile e maggio 2020.

1. Prestiti bancari garantiti dallo Stato a seguito dell’emergenza COVID-19

Di norma, le banche concedono finanziamenti a tutti quei soggetti che non possiedono liquidità necessaria per autofinanziare i propri investimenti. La “solvibilità” è la capacità di un soggetto di riuscire a far fronte ai debiti assunti entro la loro relativa scadenza ed un soggetto è considerato insolvente nel momento in cui non riesce a restituire il debito alla scadenza prestabilita.

La solvibilità viene normalmente preso in considerazione dalle banche o, più in generale, dai finanziatori nel concedere un prestito ad un determinato soggetto. Strettamente connesso con la solvibilità è il sistema delle garanzie, quale meccanismo di tutela per le banche.

Tenuto conto del rischio che esse assumono nel concedere finanziamenti nei confronti di tutti quei soggetti aventi carenza di liquidità e, sui quali non si ha certezza di restituzione del credito erogato, i finanziatori richiedono ai debitori delle forme di garanzia, a protezione del credito erogato in loro favore.

In questo modo, qualora il debitore risulti insolvente, il finanziatore potrà rivalersi sulle garanzie concesse. Le tipologie di garanzie che un soggetto può presentare per ottenere il finanziamento necessario sono molteplici. In generale, tra queste rientrano le garanzie reali (esempio: ipoteca su beni immobili e pegno su beni mobili), le garanzie personali (esempio: fideiussione, gravante su un terzo soggetto che funge da garante e ne risponde in caso di inadempimento del soggetto debitore), le garanzie atipiche (esempio: lettere di patronage) e le garanzie statali e consortili.

La precedente pubblicazione del Decreto-Legge n.18/2020, meglio conosciuto come decreto “Cura Italia”, ha sostenuto diverse misure di contenimento della crisi da COVID-19. Tra queste, risultano anche i provvedimenti per le garanzie statali sui finanziamenti bancari, atti ad intervenire in difesa di tutte quelle imprese che sono state costrette a chiudere le attività e che, adesso, ne subiscono le gravi conseguenze economiche.

A tal proposito, l’art.57 del D.L. 18/2020 istituisce un sistema di garanzie atte a supportare la liquidità delle imprese colpite dal lockdown d’emergenza, generando una ripartizione del rischio di credito tra più soggetti. Lo scopo è quello di gravare il meno possibile sui finanziatori, in modo tale da rendere questi ultimi ancora favorevoli alla cessione di prestiti nei confronti degli imprenditori colpiti dalla crisi in corso.

Pertanto, si ampliano le categorie di soggetti coinvolti nella ripartizione del rischio di credito, includendo la Cassa Depositi e Prestiti Spa e lo Stato. La normativa prevede che il supporto alle banche che erogano i prestiti avvenga nel modo seguente. La Cassa Depositi e Prestiti Spa coprirà i finanziamenti non pagati fino ad una quota massima pari all’80% del debito, gravando in capo alle banche soltanto la restante percentuale pari al 20%. Lo Stato, a sua volta, prevede la creazione di un fondo a copertura delle garanzie, con una dotazione iniziale di euro 500 milioni per l’anno 2020, la cui gestione verrà affidata ad una società a capitale pubblico.

Il comunicato del 6 aprile 2020 prevede che lo Stato metta a disposizione come garanzie statali un totale di circa 200 miliardi di euro, i quali verranno gestiti dalla SACE (società per azioni controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti).

L’importo della garanzia da questa concessa non potrà superare il valore maggiore tra il 25% del fatturato registrato nell’anno precedente, ossia nel 2019, oppure il doppio del costo del personale sostenuto (pari al 200%).

Questo significa che, confrontando il fatturato e il costo del personale, alle percentuali di cui sopra, quel valore che tra i due risulterà maggiore dovrà essere l’importo massimo che potrà essere ottenuto in garanzia dallo Stato.

1.1 Classificazione delle imprese per dimensione

Si precisa che, tenendo conto delle norme comunitarie, le imprese si differenziano in:

  • micro imprese, se il numero dei dipendenti è inferiore a 10 e se il fatturato non supera i 2 milioni di euro;
  • piccole imprese, se il numero dei dipendenti è inferiore a 50 e se il fatturato non supera i 10 milioni di euro;
  • medie imprese, se il numero dei dipendenti è inferiore a 250 e se il fatturato non supera i 50 milioni di euro;
  • grandi imprese, se il numero dei dipendenti è superiore a 250 e se il fatturato supera i 50 milioni di euro.

1.2 Mini-prestiti per Piccole e Medie Imprese (PMI) e persone fisiche titolari di partita IVA

Le PMI e le persone fisiche esercenti attività di arti o professioni possono fruire delle agevolazioni fornite dal Fondo di garanzia creato dal Ministero dello sviluppo economico con risorse europee, senza che sia necessaria una valutazione bancaria.

Pertanto, per le PMI e per le persone fisiche titolari di partita IVA, quali professionisti e artisti, lo Stato concede una garanzia totale e pari al 100% esclusivamente per i cosiddetti “mini-prestiti”, con i quali si intende un finanziamento che non superi i 25.000,00 euro; in ogni caso, l’importo garantito deve necessariamente essere inferiore al 25% del fatturato dell’anno 2019.

Così, per fare un esempio, un soggetto con volume d’affari di 80.000 euro potrà ricevere, al massimo, 20.000 euro; mentre un soggetto con volume d’affari di 200.000 euro potrà ricevere, al massimo, 25.000 euro.

Il tasso di interesse non è ancora stato specificato con certezza ma si ritiene che sarà pari all’1,2%.

Per questa tipologia di prestiti, la normativa prevede una semplice autocertificazione che attesti di rientrare nella categoria e di possedere i requisiti necessari per farne parte, nonché di aver subito un danno economico a causa dell’emergenza da COVID-19.

Invece, il calcolo del fatturato annuo deve basarsi sull’anno precedente, considerando l’ultimo bilancio depositato. Si precisa che, le imprese nate nel 2020 potranno fornire l’autocertificazione anche per il fatturato.

1.3 Imprese con numero di dipendenti fino a 499

Il Fondo di garanzia concede un’agevolazione anche a tutte le imprese che hanno un numero di dipendenti inferiore o uguale a 499. L’importo garantito, in questo specifico caso, ha un tetto massimo pari a 5 milioni di euro. La percentuale di garanzia è pari al 90%, la quale scende all’80% se non viene concessa l’autorizzazione da parte dell’Unione Europea.

In questo particolare caso che coinvolge le suddette imprese, il Fondo coprirà anche le imprese che risulteranno insolventi, le quali, pertanto, non hanno dimostrato di essere in grado di restituire i debiti entro la data di scadenza, a condizione che lo stato di insolvenza sia stato dichiarato ad una data successiva al 31 gennaio 2020. La garanzia verrà concessa, inoltre, anche alle imprese che, dopo la data del 31 dicembre 2019 hanno stipulato accordi di ristrutturazione o un piano attestato di risanamento.

1.4 Garanzia mista esclusivamente per le PMI

Infine, esclusivamente per le PMI, sarà possibile una copertura di garanzia totale e pari al 100% dei finanziamenti in modalità mista, in quanto sostenuta al 90% dallo Stato e al restante 10% dall’impresa stessa o da Confidi privati.

Le PMI rientranti nella garanzia totale sono quelle con ricavi (si precisa che per ricavi si intendono i ricavi di competenza del periodo e che, pertanto, escludono gli altri componenti positivi di reddito quali, plusvalenze, sopravvenienze attive etc.) fino a 3,2 milioni di euro.

Il finanziamento concesso deve avere un valore massimo che sia il minor importo tra il 25% del fatturato e 800 mila euro di fatturato (confrontando i due valori, si considera il valore più basso tra i due).

1.5 Le imprese di grandi dimensioni

Per tutte le imprese, la garanzia da parte della SACE può essere ottenuta fino al 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata inferiore a 6 anni. La garanzia concessa alle grandi imprese è inversamente proporzionale alla dimensione dell’impresa, in quanto all’aumentare della dimensione di un’impresa, si riduce la garanzia concessa.

In particolare, verrà concessa una garanzia pari al:

a)      90% per le imprese che possiedono meno di 5.000 dipendenti e meno di 1,5 miliardi di euro di fatturato;

b)      80% per le imprese che possiedono più di 5.000 dipendenti e un fatturato compreso tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro;

c)      70% per le imprese più grandi che superano i suddetti limiti e, pertanto, con più di 5.000 dipendenti e sopra i 5 miliardi di euro di fatturato;

Tuttavia, non tutte le imprese possono usufruire di tale agevolazione, esistono infatti delle condizioni che le imprese di grandi dimensioni devono possedere.

In particolare:

–        alla data del 20 febbraio 2020 le imprese devono dare prova della loro situazione di solvibilità nei confronti della banca e cioè di essere state in grado di far fronte ai propri debiti alla scadenza stabilita;

–        l’impresa non deve procedere alla distribuzione dei dividendi almeno fino ai 12 mesi successivi la concessione della garanzia;

–        il finanziamento concesso deve servire a sostenere investimenti localizzati in Italia.

Il tasso di interesse per le grandi imprese sarà pari allo 0,50% per il primo anno, all’1% il secondo ed il terzo anno e al 2% per i restanti tre anni successivi (quarto, quinto e sesto).

Si presenta, invece, in maniera ridotta il tasso di interesse che grava sulle PMI, in quanto il primo anno sarà pari allo 0,25%, al secondo e al terzo anno sarà pari allo 0,50% e al quarto, quinto e sesto anno sarà pari al 2%.

Si precisa altresì che, in tutti i casi, sarà necessario sostenere anche le regolari spese di istruttoria, ossia quei costi accessori che la banca calcola in percentuale all’importo del credito erogato.

La domanda per ottenere la garanzia SACE deve essere presentata alla banca. Per le modalità attuative ed operative si è in attesa di un decreto da parte del Ministero dell’Economia.

2. Rinvio delle scadenze dei versamenti fiscali dei mesi di aprile e maggio 2020

Sono previste delle misure di sospensione per alcuni versamenti fiscali e contributivi dei mesi di aprile e maggio 2020.

La condizione per poter godere dell’agevolazione è quella di aver subìto un calo percentuale di ricavi (nel caso di imprese) o compensi (nel caso di persone fisiche esercenti attività di arti o professioni) rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, ossia all’anno 2019.

Quindi, le scadenze relative al mese di marzo, il cui pagamento è previsto per il 16 aprile, e quelle relative al mese di aprile, il cui pagamento è previsto per il 16 maggio, saranno prorogate al 30 giugno 2020.

Le imprese in regime di contabilità ordinaria, utilizzando il principio della competenza economica, dovranno considerare soltanto i ricavi, quindi i proventi derivanti dallo scambio di beni o dalla prestazione di servizi che formano oggetto dell’attività dell’impresa – non solo di quella principale ma, anche di quelle secondarie – escludendo, pertanto, gli altri componenti positivi di reddito quali, plusvalenze, sopravvenienze attive, etc.

Per individuare correttamente la competenza di ciascun mese, e quindi verificare se vi è stata quella riduzione di ricavi richiesta dalla norma in commento, sarà necessario fare molta attenzione in quanto eventuali acconti percepiti, per prestazioni non eseguite o per vendite con ancora completate, non costituiscono ricavi.

Inoltre, sebbene siamo abituati a considerare il principio di competenza un principio che suddivide i ricavi – e i costi – per ciascun anno, stavolta sarà necessario sterilizzare il dato dei ricavi anche da eventuali ricavi di competenza del mese precedente o del mese successivo.

Così, per fare un esempio, se il 30 marzo è stata emessa una fattura per ricavi relativi al mese di aprile, tali ricavi non andranno considerati di competenza del mese di marzo ma del mese di aprile e concorreranno, quindi, alla verifica della riduzione dei ricavi per il mese di aprile.

Bisogna, quindi, verificare ogni singola fattura ed il suo contenuto.

Per coloro i quali, invece, adottano il regime di contabilità semplificata (per le imprese minori) e il regime di cassa (per i professionisti e i soggetti in regime forfettario) bisognerà verificare i corrispettivi incassati nei mesi di marzo e aprile dell’anno 2019 e confrontarli con quelli dell’anno 2020.

In particolare, possono rinviare i pagamenti dei mesi di aprile e maggio a fine giugno:

  1. le imprese che non superano i 50 milioni di euro di ricavi, che hanno subito un calo di ricavi o compensi pari o superiore al 33%;
  2. le imprese che superano i 50 milioni di euro di ricavi, con un calo di ricavi o compensi di almeno il 50%.

In sostanza, la sospensione vale per i versamenti IVA, le ritenute, i contributi e i premi Inail da effettuarsi nei mesi di aprile e maggio 2020, la cui scadenza verrà prorogata al mese di giugno 2020.

Si potrà adempiere effettuando il versamento entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione, o in 5 rate (sempre a partire da giugno 2020), per le quali, in mancanza di ulteriori disposizioni, si ipotizza una cadenza mensile.

Infine, si segnala il rischio di sanzioni per chi si avvale dell’agevolazione senza che vi siano le condizioni sopra elencate.

 

Palermo 9 aprile 2020
Avv. Dott. Angelo Pisciotta